Foto del parabrezza posteriore di un'auto con il tagliando Disabili

Le norme vigenti si riferiscono e si applicano sia alle persone in situazione di handicap sia alle persone riconosciute in stato di invalidità. Quindi, quando si parla della persona in condizione di disabilità ci si riferisce ad entrambe le categorie.
La normativa prevede per i veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità numerose agevolazioni che riguardano:

  • i veicoli condotti personalmente dalla persona con disabilità
    oppure
  • i veicoli guidati da terzi, ma funzionalmente destinati alla mobilità della persona con disabilità.

Presupposto indispensabile per poterne usufruire: è sempre richiesto che il veicolo sia intestato alla persona con disabilità oppure alla persona che lo ha fiscalmente a carico.

La concessione di questi benefici è circoscritta, a seconda dei casi, solo a determinate condizioni di disabilità individuate dalla stessa normativa nazionale e regionale/provinciale.

Le diverse misure di agevolazione vengono concesse in base all’esistenza di ulteriori e specifiche condizioni che devono essere opportunamente documentate.

Agevolazioni

Le agevolazioni di tipo fiscale sono:

  • riduzione dell’ IVA al 4%
  • detrazione IRPEF nella misura del 19%
  • esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica (Bollo)
  • esenzione dal versamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) al Pubblico Registro Automobilistico.

Agevolazioni ACI

  • esenzione dal pagamento degli emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Info e servizi per la mobilità

Altre agevolazioni, sempre connesse alla mobilità della persona con disabilità, consistono nella possibilità di:

  • circolare nelle zone a traffico limitato;
  • parcheggiare negli appositi spazi riservati;
  • ottenere contributi per l’adattamento di veicoli;
  • usufruire di servizi appositamente predisposti dalle Amministrazioni comunali e provinciali a favore della mobilità della persona in condizione di disabilità.

Un’ulteriore agevolazione è stata introdotta dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, che ha previsto disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con necessità di sostegno intensivo.

L’art. 6 della legge, al verificarsi di una serie di specifiche condizioni, dispone l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. Più specificatamente, il comma 7 dello stesso articolo 6 prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione siano esenti dall’imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/1972.
L’esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Pagina aggiornata il 4 Novembre 2024