Oggi sono possibili numerosi adattamenti del veicolo a testimonianza sia dei progressi raggiunti dall’industria automobilistica sia della maggiore attenzione rispetto al tema della mobilità e dell’accessibilità al trasporto delle persone con disabilità.

L’adattamento dell’auto per persone con disabilità deve essere eseguito da un’officina autorizzata, secondo le prescrizioni stabilite dalla Commissione Medica Locale con la certificazione medica.

Una volta installati, gli adattamenti devono essere collaudati presso l’Ufficio competente della Motorizzazione Civile (articolo 78 del Codice della Strada).

L’officina che ha installato il dispositivo deve produrre una dichiarazione che ne attesta la corrispondenza a un tipo approvato (articolo 327, comma 4, del Regolamento del Codice della Strada).

In seguito, la carta di circolazione sarà aggiornata con tutte le modifiche apportate.

Saranno riportati sulla carta di circolazione i codici armonizzati che descrivono l’adattamento realizzato.

Se si acquista un’auto nuova, comprensiva di adattamenti, il veicolo sarà consegnato con la carta di circolazione già aggiornata con gli adattamenti presenti.

Gli adattamenti tecnici per le auto, essenzialmente, riguardano:

  • Cambio di velocità
  • Frizione
  • Dispositivi di frenatura
  • Dispositivi di accelerazione
  • Dispositivi combinati di frenatura e accelerazione
  • Disposizioni dei comandi
  • Sterzo
  • Dispositivi di visione laterale/posteriore (specchietti)
  • Sedile del conducente.

Esistono anche modifiche ad altri tipi di veicoli (Motocicli e tricicli, ad esempio).

Consulta i codici armonizzati con tutte le modifiche tecniche al veicolo (dal punto 10 al punto 46) sul sito Documentazione economica e finanziaria, a cura del CERDEF.

Agevolazioni

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta provinciale di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi.
Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano solo alle persone con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.

Per i titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilità di guidare. Invece, per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento della persona con disabilità.

Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili.

Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.

Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dalle persone con disabilità con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:

1. l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della persona con disabilità;
2. il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria della persona con disabilità prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore);
3. l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

Riguardo le agevolazioni fiscali per persone con disabilità (non solo per i veicoli), consulta la guida sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Pagina aggiornata il 16 Aprile 2026