Esenzione pagamento tassa automobilistica (bollo) per le persone con disabilità

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità o invalidi.

L’esenzione riguarda:

  • le autovetture
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo
  • gli autoveicoli per trasporti specifici
  • le motocarrozzette
  • i motoveicoli per trasporti specifici.

Il beneficio si applica ai veicoli, sia condotti dalle persone con disabilità sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico. Tuttavia si consiglia di verificare comunque presso la propria regione di residenza il diritto ai benefici fiscali in quanto potrebbero esserci differenze, tra una regione e l’altra, sui limiti di cilindrata in base all’alimentazione.

Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto delle persone con disabilità) intestati ad altri soggetti, pubblici o privati , come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.

Nel caso in cui la persona con disabilità possieda più di un veicolo, l’esenzione spetta per un solo veicolo dalla stessa scelto.

Il veicolo deve essere intestato direttamente alla persona con disabilità o, in alternativa, al familiare che lo abbia fiscalmente a carico.

È possibile ottenere il trasferimento dell’agevolazione su un altro veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ma è necessario effettuare contemporaneamente due adempimenti:

  • produrre una nuova domanda corredata della relativa documentazione
  • presentare una richiesta di cessazione dell’agevolazione sul veicolo precedentemente esentato.

Nel momento in cui vengano meno le condizioni per aver diritto all’agevolazione (per esempio se il veicolo viene venduto o radiato, oppure ci sia un miglioramento patologico o il titolare del beneficio decede) spetta all’interessato (o agli eredi dello stesso) darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente che l’ha concessa, al fine di evitare il recupero dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni.

Si ricorda che la Tassa Automobilistica ha carattere “regionale” e possono esserci differenze nella concessione dei benefici fiscali tra una regione e l’altra. In caso di trasferimento di residenza è quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Per i residenti nelle regioni e province autonome convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI e i punti di servizio abilitati.

Per le Regioni a Statuto Speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna, la gestione delle tasse automobilistiche è di competenza dell’Agenzia delle Entrate, visita il sito.

Per i residenti nelle regioni non convenzionate con ACI consulta i recapiti delle regioni.

Pagina aggiornata il 24 Febbraio 2026

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