Pagamento del bollo auto per veicoli ad uso Locazione a lungo termine senza conducente

Con Decreto interministeriale del 28 settembre 2020 (PDF, 121 Kb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.243 dell’1/10/2020, sono state disciplinate le modalità operative (PDF, 551 Kb) per l’acquisizione dei dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, come dispone l’articolo 7, comma 3-quater della legge 23 luglio 2009, n. 99¸ come modificato dall’articolo 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La disciplina della tassa automobilistica dovuta per tale tipologia di veicoli è stata oggetto di rimodulazione ad opera dell’articolo 53, commi 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e dall’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che hanno esteso ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente la disciplina dettata dal citato articolo 7 della legge n. 99 del 2009 per i veicoli concessi in leasing.

A seguito del mutato quadro normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2020:

  • soggetto passivo della tassa automobilistica è l’utilizzatore del veicolo in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico – P.R.A. di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo. Tale soggetto, pertanto, è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica.
  • la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente.

Al contempo, l’articolo 7 della legge n. 99 del 2009 configura la responsabilità solidale delle società di locazione a lungo termine senza conducente nel pagamento della tassa automobilistica regionale nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto.

Il termine di pagamento della tassa automobilistica dovuta per i periodi tributari da gennaio a settembre 2020 è stato prorogato  al 31 ottobre 2020 dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104   art. 107, convertito con  modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Poiché il 31 ottobre coincide con un sabato il termine si intende prorogato fino al 2 novembre.

Il pagamento del bollo auto per i successivi periodi tributari deve essere effettuato secondo le ordinarie modalità, stabilite dalla Regione o Provincia Autonoma (link alla pagina delle regioni) di propria competenza.

Pagina aggiornata il 11 Ottobre 2024

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