Provincia Autonoma di Bolzano
Tutte le informazioni su pagamento, tariffe, agevolazioni, riduzioni, esenzioni, termini di pagamento, rimborsi e assistenza del bollo auto dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Servizio di assistenza diretta agli utenti
La Provincia Autonoma di Bolzano, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della Provincia Autonoma di Bolzano | ||
Provincia Auonoma | Assistenza diretta | Procedura guidata per l’assistenza |
Bolzano | tel 0471 426020 | richieda assistenza |
Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
Importo da pagare
L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2025 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
Calcola online il bollo ed il superbollo
Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.
CittadinoBollo autoTermini di pagamento
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
Attenzione: a decorrere dal 1° gennaio 2013 la Provincia ha disposto che esclusivamente per il primo bollo successivo all’immatricolazione, anche se l’immatricolazione è avvenuta nei giorni antecedenti gli ultimi 10 del mese, il pagamento può essere effettuato entro il mese successivo senza sanzioni né interessi.
- veicoli in uscita dall’esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Riduzioni ed esenzioni
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli storici
Sono considerati veicoli storici ultraventennali
- costruiti da oltre vent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Con Legge Provinciale n.11 del 25 settembre 2015 la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli ad uso professionale, di età compresa da 20 a 29 anni pagano la tassa automobilistica provinciale di proprietà, ridotta del 50 per cento.
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.
Agevolazioni dal 2019
Per effetto del disposto combinato delle due norme, dal 2019 tutti gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a prescindere da ulteriori requisiti, hanno diritto ad una riduzione del 50% della tassa di proprietà; mentre i residuali veicoli ultraventennali ad uso professionale, hanno diritto alla riduzione del 50% della tassa di proprietà solo se in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri Storici di cui all’art.60 del Codice della Strada, annotato sulla carta di circolazione (il requisito deve essere posseduto il primo giorno di decorrenza del periodo tributario).
La Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito tali disposizioni nella Legge Provinciale 29 aprile 2019, n. 2, istitutiva del comma 3-bis dell’art. 8- bis della Legge Provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.
Agevolazioni dal 2022
Con Legge Provinciale n. 15 del 23 dicembre 2021, è stata abrogata la Legge Provinciale n.11/2015; pertanto dal 1° gennaio 2022 trova applicazione solo l’agevolazione prevista dalla Legge 145/2018, ovvero il riconoscimento della riduzione del 50% della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri Storici di cui all’art.60 del Codice della Strada, annotato sulla carta di circolazione.
Agevolazioni per veicoli ultratrentennali
Sono considerati veicoli ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato)
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli ad uso professionale, di età superiore a 29 anni, continuano ad essere esenti dal pagamento della tassa automobilistica provinciale di proprietà.
Sono altresì esenti i veicoli ultratrentennali, ad uso professionale, per i quali sia presentata all’Alto Adige Riscossioni Spa idonea documentazione atta a dimostrare la detenzione a fini collezionistici e non professionali (copia della carta di circolazione contenente la definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico, nonché le condizioni alle quali la circolazione è subordinata come le limitazioni d’utilizzo rispetto all’originaria destinazione d’uso, ad esempio il divieto di trasportare merci per un autocarro oppure passeggeri per un autobus).
Solo se posti in circolazione su pubblica strada sono soggetti al pagamento della tassa annuale di circolazione pari a
- Euro 25,82 per gli autoveicoli
- Euro 10,33 per i motoveicoli.
veicoli destinati ai disabili
La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L’esenzione riguarda:
- le autovetture,
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
- gli autoveicoli per trasporti specifici,
- le motocarrozzette,
- i motoveicoli per trasporto promiscuo,
- i motoveicoli per trasporti specifici,
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:
Alto Adige Riscossioni
Via Josef Mayr Nusser 62D
39100 Bolzano
Sono previste sei tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie. - Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l’affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell’indennità di accompagno. - Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento. - Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
4) Sindrome di Down
Hanno diritto all’esenzione i soggetti con sindrome di down, oppure i familiari cui sono fiscalmente a carico, a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Certificazione medica da cui risulti che la persona è affetta da sindrome di Down;
- Situazione di accertata gravità che può essere attestata anche dal medico di famiglia;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
5) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l’affezione da cecità o sordità. - Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
6) Disabilità Legge 104/1992 art.3 comma 3
Dal 2025, ai sensi della legge provinciale n. 11/2024, hanno diritto all’esenzione i disabili in situazione di gravità ovvero con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, indipendentemente dal tipo di disabilità riconosciuta.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di disabilità in situazione di gravità ex L.104/1992, art. 3, comma 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
veicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno, metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica
Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
La Provincia Autonoma di Bolzano con legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28, ha disposto che a decorrere dal 28 dicembre 2016 l’esenzione triennale per i veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, spetta ai veicoli immatricolati nuovi e di competenza della P.A. di Bolzano, vale a dire:
- di proprietà di soggetti residenti nella P.A. di Bolzano, senza utilizzatori (a titolo di locazione finanziaria – leasing, di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto)
- di proprietà di soggetti ovunque residenti, con utilizzatore (a titolo di locazione finanziaria – leasing, di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto) residente nella P.A. di Bolzano
Sono esclusi i veicoli con installazione dell’impianto ad alimentazione ecologica successiva all’immatricolazione.
La legge provinciale n. 12 del 7 agosto 2017, n. 12 ha aumentato da tre a cinque anni l’esenzione per i veicoli immatricolati nuovi dal 10 agosto 2017 e di competenza della P.A. di Bolzano, con alimentazione ibrida elettrica e termica, e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 30 g/km.
Per i veicoli che entrano nella competenza della P.A. di Bolzano successivamente alla data della prima immatricolazione, l’esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza della Provincia fino al termine del periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione.
Alla cessazione del regime di esenzione, la tassa automobilistica provinciale è dovuta secondo le regole d’individuazione delle scadenze previste per il pagamento della prima tassa automobilistica, in misura intera, tranne i veicoli con alimentazione esclusiva per i quali la tassa automobilistica è pari ad un quarto del dovuto.
Con legge provinciale n. 15 del 23 dicembre 2021, la P.A. di Bolzano ha disposto che gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue:
Emissioni CO 2 | Durata dell’esenzione |
1 – 30 g/km | 60 mesi |
31 – 60 g/km | 36 mesi |
61 – 95 g/km | 24 mesi |
96 – 135 g/km | 12 mesi |
Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.
Sono ammessi al beneficio anche gli autoveicoli immatricolati antecedentemente in altra Regione, nella Provincia Autonoma di Trento o all’estero, entrati nella competenza della P.A. di Bolzano dal 1° gennaio 2022, per il periodo residuale di esenzione rispetto alla data di immatricolazione calcolato alla data di ingresso nella competenza della PA di Bolzano.
La legge provinciale n. 11 del 20 dicembre 2024 ha disposto l’esenzione quinquennale agli autoveicoli ed ai motoveicoli, immatricolati in provincia di Bolzano, o entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano, dal 1° gennaio 2025, con alimentazione esclusivamente a idrogeno oppure elettrica, anche se immatricolati usati, indipendentemente dalla potenza del veicolo; in caso di prima immatricolazione estera o in altra Regione/Provincia Autonoma, l’esenzione opera limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata nella competenza tributaria della Provincia Autonoma di Bolzano e il termine del quinquennio calcolato dalla data di prima immatricolazione.
La legge provinciale n. 11/2024 ha inoltre disposto che gli autoveicoli immatricolati in provincia di Bolzano, o entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano, dal 1° gennaio 2025, con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 115 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, per i periodi come di seguito indicati:
Emissioni CO2 | Durata dell’esenzione |
1 – 30 g/km | 60 mesi |
31 – 60 g/km | 36 mesi |
61 – 95 g/km | 24 mesi |
96 – 115 g/km | 12 mesi |
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
Con Legge provinciale n. 15 del 23 dicembre 2021 è stato disposto il venir meno dell’obbligo di comunicazione dei veicoli acquisiti dai concessionari ai fini della successiva rivendita tramite l’invio degli elenchi quadrimestrali, e di versamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell’art. 5 del D.L. n. 953/82.
Dal 1° gennaio 2022 la minivoltura è l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i rivenditori autorizzati di veicoli.
In particolare, per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita con atto di vendita sottoscritto dal 1° gennaio 2022 l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto tramite minivoltura nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), entro il termine di cui all’articolo 94, comma primo del Codice della Strada (60 giorni).
Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro 60 giorni dall’atto di vendita, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’acquisizione del veicolo. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell’acquisizione del veicolo.
Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre i 60 giorni, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione al PRA. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione al PRA.
La sospensione del pagamento della tassa automobilistica dura finché per il veicolo non sia presentata una formalità di trasferimento di proprietà a soggetto diverso dal concessionario. Inoltre è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.
- L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica sorge all’atto della prima iscrizione (o della iscrizione di veicolo usato senza minivoltura) dei veicoli. Di conseguenza il primo bollo auto deve essere sempre corrisposto (esempio i veicoli immatricolati di proprietà dei rivenditori a Km zero).
- Il trasferimento del veicolo con minivoltura tra rivenditori della provincia di Bolzano non interrompe il regime di sospensione.
- Per poter porre in sospensione i veicoli già intestati al rivenditore come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita, deve essere presentata al PRA una minivoltura dal rivenditore a se stesso, sulla base della dichiarazione del proprietario relativa al cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”.
- Per poter porre in sospensione i veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli (ad esempio, per fine contratto di noleggio a lungo termine), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a se stesso, sulla base della dichiarazione del proprietario relativa al cambio d’uso da “locazione senza conducente” a “uso privato”.
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.
Rimborsi
Con decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 25/08/2009 (pubblicato nel BUR n. 40 del 29/09/2009), con decorrenza 30 Settembre 2009 è stato modificato il regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale. Importanti novità riguardano i rimborsi.
Condizioni per chiedere il rimborso
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere chiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e per i seguenti casi:
- Se è stato effettuato un pagamento doppio (riferito allo stesso periodo tributario);
- Se è stato effettuato un pagamento eccessivo (ad es. corresponsione del tributo per un numero di kw superiore al dovuto);
- Se è stato effettuato un pagamento che non era dovuto (ad es. il veicolo è stato rubato, è stata effettuata una vendita in data antecedente all’inizio del periodo tributario o il veicolo è stato demolito).
- Pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi successivi ad uno di questi eventi fino alla scadenza della tassa devono essere almeno quattro. Dal 2025, ai sensi della legge provinciale n.11/2024, viene eliminato il limite minimo dei quattro mesi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.
Documentazione da allegare alla domanda di rimborso. Regole generali
- Non è obbligatorio allegare l’originale della ricevuta del versamento di cui è stato richiesto il rimborso, ma è sufficiente una fotocopia
- Di regola non è più richiesta la fotocopia del documento d’identità, che deve essere allegata solo se il richiedente chiede di liquidare il rimborso ad un’altra persona oppure se è necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi sotto il paragrafo “casi particolari”)
- In ogni caso è richiesto di allegare alla domanda una fotocopia della carta di circolazione
Tabella riassuntiva della documentazione da allegare
Caso | Documentazione da allegare |
Rimborso richiesto per doppio pagamento |
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Rimborso richiesto per versamento eccessivo |
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Rimborso richiesto per pagamento non dovuto |
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Rimborso parzialmente rimborsabile |
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La modulistica per richiedere il rimborso è disponibile presso l’Unità Territoriale di Bolzano e le Delegazioni ACI operanti sul territorio, oppure è possibile scaricarla cliccando su Modulo di richiesta di rimborso.
ATTENZIONE: al fine di consentire un più veloce esame della domanda, si prega di fornire la documentazione completa in ogni sua parte.
Casi particolari
Eredi
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli eredi dell’avente diritto al rimborso devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non ci sono altri eredi oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell’eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.
Ex soci di una società cessata
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli ex soci di una società ormai cessata devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non vi sono altri ex soci oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell’eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.
La dichiarazione sarà richiesta qualora si tratti di una società di persone per la quale non è stato nominato un liquidatore. Nel caso di società di persone per le quali sia stato invece nominato un liquidatore o per le società di capitali, la domanda di rimborso potrà essere presentata dal liquidatore stesso (vedi sotto, paragrafo “liquidatore di una persona giuridica”).
Legale rappresentante di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il legale rappresentante di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d’identità.
Liquidatore di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il liquidatore di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d’identità.
Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.
Cosa fare se...
a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo
L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
b) devi richiedere un’attestazione di versamento
Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.
c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista
Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.
d) hai pagato in misura inferiore al dovuto
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Servizi aggiuntivi
RicordaLaScadenza
Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.
CittadinoBollo autoPagina aggiornata il 14 Febbraio 2025