La Provincia Autonoma di Trento, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche, consulta i recapiti.
Provincia Autonoma di Trento
Tutte le informazioni su pagamento, tariffe, agevolazioni, riduzioni, esenzioni, termini di pagamento, rimborsi e assistenza del bollo auto della Provincia Autonoma di Trento.

Importo da pagare
L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2025 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
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Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.
CittadinoBollo autoTermini di pagamento
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
Attenzione: a decorrere dal 1° gennaio 2012 la Provincia ha disposto che esclusivamente per il primo bollo successivo all’immatricolazione, anche se l’immatricolazione è avvenuta nei giorni antecedenti gli ultimi 10 del mese, il pagamento può essere effettuato entro il mese successivo senza sanzioni né interessi.
- veicoli in uscita dall’esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Riduzioni ed esenzioni
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali
- costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
- Euro 25,82 per gli autoveicoli
- Euro 10,33 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
A seguito della Legge di stabilità per il 2015 che all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione per i veicoli ultraventennali, la Provincia Autonoma di Trento con Legge Provinciale n.9 del 3 giugno 2015 ha nuovamente disposto che dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trenta anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell’Automobile club d’Italia. Per usufruire dell’esenzione occorre presentare apposita istanza.
In caso di utilizzazione su pubblica strada anche tali veicoli sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all’anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.
Per effetto del coordinamento della L. 145/2018 con la L.P. 9/2015, dal 1° gennaio 2019:
a) i veicoli ultraventennali, non ad uso professionale, in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato da uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, Registro ACI Storico sono esentati dalla tassa automobilistica di possesso. Il requisito deve essere posseduto il primo giorno di decorrenza del periodo tributario.
b) i rimanenti autoveicoli e motoveicoli, ad uso professionale, di età compresa tra 20 e 29 anni, con il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, godono della riduzione del 50% da calcolare sulla tariffa intera vigente al 31/12/2018. Il requisito deve essere posseduto il primo giorno di decorrenza del periodo tributario.
veicoli destinati ai disabili
La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L’esenzione riguarda:
- le autovetture;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
- gli autoveicoli per trasporti specifici;
- le motocarrozzette;
- i motoveicoli per trasporto promiscuo;
- i motoveicoli per trasporti specifici.
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:
TRENTINO RISCOSSIONI SPA
Via Jacopo Aconcio 6 – 38122 TRENTO
e vanno presentate presso l’Unità Territoriale ACI, anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf), presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità;
b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie. - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità;
b) l’affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione;
c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell’indennità di accompagno. - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità;
b) la disabilità di tipo mentale o psichico;
c) la situazione di accertata gravità;
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento. - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità;
b) l’affezione da cecità o sordità. - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Veicoli elettrici, a idrogeno o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano, con alimentazione doppia e con alimentazione ibrida
Conformemente alle disposizioni statali vigenti su tutti il territorio nazionale gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.
Dal 2025, l’esenzione quinquennale è riconosciuta anche in caso di prima immatricolazione estera, ai citati veicoli di competenza della Provincia Autonoma di Trento, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata nella competenza tributaria della Provincia e il termine del periodo di esenzione decorrente dalla data di prima immatricolazione.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Nella Provincia Autonoma di Trento i veicoli con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, immatricolati dal 29/12/2010, godono dell’esenzione temporanea quinquennale intesa come 60 mesi solari a decorrere dalla data di immatricolazione. Tale agevolazione è riconosciuta anche alle tipologie di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, non ricomprese nell’esenzione statale prevista dall’art.20 del DPR 39/1953. Dal 2013 l’esenzione quinquennale è estesa anche ai veicoli alimentati a idrogeno.
Decorso il quinquennio di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%.
Per i veicoli elettrici, alla fine del periodo di esenzione, si deve corrispondere la tassa pari ad un quarto per gli autoveicoli, mentre per i rimanenti veicoli elettrici (motocicli, ciclomotori, motocarri, ecc.) la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Con Legge Provinciale n.27 del 27 dicembre 2010 la Provincia Autonoma di Trento ha disposto che i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, nuovi immatricolati dal 29/12/2010 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per il triennio 2011-2013.
L’agevolazione è riconosciuta ai veicoli dotati di doppia alimentazione fin dall’origine, con esclusione quindi delle installazioni successive all’immatricolazione di sistemi alternativi di alimentazione. Con Legge Provinciale n.18 del 27 dicembre 2011, la Provincia ha esteso l’esenzione in questione ad un quinquennio, inteso come 60 mesi solari a partire dal mese di immatricolazione. L’estensione opera, con effetto retroattivo, anche nei confronti dei veicoli nuovi immatricolati a decorrere dal 29/12/2010.
L’esenzione quinquennale disposta dalla LP 27/2010, come modificata dalla LP 18/2011, per i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica è applicata ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Trento fino al 31 dicembre 2021.
Infatti con Legge provinciale n. 22 del 27 dicembre 2021, la Provincia Autonoma di Trento ha emanato nuove regole: gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue:
Emissioni CO 2 | Durata dell’esenzione |
1 – 30 g/km | 60 mesi |
31 – 60 g/km | 36 mesi |
61 – 95 g/km | 24 mesi |
96 – 135 g/km | 12 mesi |
Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.
Sono ammessi al beneficio anche gli autoveicoli immatricolati antecedentemente in altra Regione, nella Provincia Autonoma di Bolzano o all’estero, entrati nella competenza della P.A. di Trento dal 1° gennaio 2022, per il periodo residuale di esenzione rispetto alla data di immatricolazione calcolato alla data di ingresso nella competenza della P.A. di Trento.
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
Fino al III° quadrimestre 2021 per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare, presso le delegazioni ACI operanti nel territorio della Provincia di Trento, gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
Attenzione: con Legge provinciale n. 22 del 27 dicembre 2021 è stato disposto il venir meno dell’obbligo di comunicazione dei veicoli acquisiti dai concessionari ai fini della successiva rivendita tramite l’invio degli elenchi quadrimestrali, e di versamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell’art. 5 del D.L. n. 953/82.
Dal 1° gennaio 2022 la minivoltura è l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i rivenditori autorizzati di veicoli.
In particolare, per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita con atto di vendita sottoscritto dal 1° gennaio 2022 l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto tramite minivoltura nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), entro il termine di cui all’articolo 94, comma primo del Codice della Strada (60 giorni).
Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro 60 giorni dall’atto di vendita, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’acquisizione del veicolo. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell’acquisizione del veicolo.
Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre i 60 giorni, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione al PRA. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione al PRA.
La sospensione del pagamento della tassa automobilistica dura finché per il veicolo non sia presentata una formalità di trasferimento di proprietà a soggetto diverso dal concessionario; inoltre è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.
- L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica sorge all’atto della prima iscrizione (o della iscrizione di veicolo usato senza minivoltura) dei veicoli. Di conseguenza il primo bollo auto deve essere sempre corrisposto (esempio i veicoli immatricolati di proprietà dei rivenditori a Km zero).
- Il trasferimento del veicolo con minivoltura tra rivenditori della provincia di Trento non interrompe il regime di sospensione.
- Per poter porre in sospensione i veicoli già intestati al rivenditore come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita, deve essere presentata al PRA una minivoltura dal rivenditore a se stesso, sulla base della dichiarazione del proprietario relativa al cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”.
- Per poter porre in sospensione i veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli (ad esempio, per fine contratto di noleggio a lungo termine), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a se stesso, sulla base della dichiarazione del proprietario relativa al cambio d’uso da “locazione senza conducente” a “uso privato”.
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.
Veicoli interessati da furto e demolizione
Ai sensi della L.P. n. 1 del 19/02/2002, a decorrere dal 27 febbraio 2002, l’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso sia stato oggetto di furto o sia stato demolito entro il termine utile per il pagamento della tassa con l’obbligo di presentazione della relativa formalità di annotazione al PRA entro 60 giorni dalla data del furto regolarmente denunciato o della consegna al centro autorizzato per la demolizione.
Rimborsi
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
- se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.
Dal 1° gennaio 2013, inoltre, ai sensi della L.P. 18 del 27/12/2011 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all’evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.
È possibile inviare le istanze online tramite il Portale Istanze, oppure rivolgersi presso l’Unità Territoriale ACI, presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro tre anni decorrenti dalla data del versamento (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg Art. 7, comma 3)
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
- fotocopia della carta di circolazione;
in caso di pagamento in eccesso
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
- fotocopia della carta di circolazione;
in caso di versamento non dovuto
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.
Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo
L’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di demolizione tramite demolitore autorizzato.
Cosa fare se...
a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo
L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
b) richiesta attestazione versamento
Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.
c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista
Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.
d) hai pagato in misura inferiore al dovuto
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Servizi aggiuntivi
RicordaLaScadenza
Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.
CittadinoBollo autoPagina aggiornata il 10 Aprile 2025