La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.
L’esenzione riguarda:
- le autovetture,
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
- gli autoveicoli per trasporti specifici,
- le motocarrozzette,
- i motoveicoli per trasporto promiscuo,
- i motoveicoli per trasporti specifici,
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto in condizione di disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se lo stesso è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Dal 15 giugno 2022 la Regione Abruzzo ha semplificato le modalità di presentazione delle istanze di esenzione per soggetti con disabilità, prevedendo esclusivamente l’accesso online alla procedura guidata inserita nell’ambito dello Sportello dei servizi regionali tramite SPID.
L’inserimento dell’istanza può essere effettuato direttamente dal soggetto con disabilità intestatario dell’autoveicolo, lo ha fiscalmente a carico oppure per il tramite di un soggetto munito di delega (es. familiare, professionista, agenzia di pratiche auto, ecc). In quest’ultimo caso è necessario allegare alla domanda il modello di delega scaricabile in fase di inserimento della pratica medesima.
Tutte le indicazioni per l’utilizzo della nuova procedura sono riportate nel Manuale per la presentazione dell’istanza di esenzione per soggetti con disabilità.
Dal 15 giugno 2022, pertanto:
- le istanze trasmesse in modalità cartacea, a mezzo mail o pec o comunque su recapiti diversi dallo Sportello non possono essere istruite al fine della concessione del beneficio
- le Unità Territoriali ACI, le Delegazioni ACI e gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della L. 264/91 non possono più raccogliere le istanze di esenzione per persone con disabilità, potendo esclusivamente procedere, su eventuale incarico da parte del contribuente, nell’ambito, rispettivamente, delle proprie attribuzioni istituzionali e di quelle professionali, a ricevere delega per l’inserimento dell’istanza nella procedura.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
All’interessato deve essere stata riconosciuta una condizione di disabilità per patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dal documento di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per facilitare l’insediamento a bordo. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
Alla domanda di esenzione deve essere allegata copia del documento di circolazione dal quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada e copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità).
2) Patologie che comportano limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
L’interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
3) Patologia mentale o psichica
L’interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
Per tutte le tipologie di disabilità, la documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia del documento di circolazione
- Copia del verbale rilasciato dalle commissioni mediche integrate ASL-INPS, ai sensi dell’art.4 del D.L. n. 5/2012, che deve:
– essere definitivo ai sensi dell’art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102
– indicare la rivedibilità o la non rivedibilità
– elencare in modo preciso i soli riferimenti normativi che danno diritto ai benefici fiscali, senza indicazione delle patologie in chiaro (verbali cd. “non parlanti”, con gli omissis)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia a lui stesso intestato)
Si riportano di seguito i riferimenti normativi relativi alle tipologie di disabilità:
- persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, lett. c, L.388/2000)
- persone con condizione di disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, lett. b, L. 388/2000)
- persone pluriamputate (art. 30, comma 7, lett. c, L. 388/2000)
- persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1 L.449/1997)
- persone non udenti – sordità dalla nascita o preverbale, come definito dall’art.1, comma 2, L. 381/1970 (art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000)
- persone non vedenti – ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi, come definito dagli artt. 2, 3 ,4 L. 138/2001 (art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000)