Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Abruzzo, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della regione Abruzzo
Regione Assistenza diretta
Abruzzo Sportello dei servizi regionali

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è assicurata anche dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, che possono procedere esclusivamente su eventuale incarico da parte del contribuente, nell’ambito rispettivamente delle proprie attribuzioni istituzionali e di quelle professionali, a ricevere delega per l’inserimento delle istanze tramite il sito Sportello dei servizi regionali.

Modalità di pagamento

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2025 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 31,24 per gli autoveicoli
  • Euro 12,50 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione.

Limitatamente all’anno solare di compimento del ventesimo anno di età, al fine di agevolare i proprietari di veicoli storici che in fase di riscossione si trovano a superare il termine di pagamento, in quanto impossibilitati a chiedere il certificato di rilevanza storica prima del compimento del ventesimo anno, è possibile usufruire della riduzione dal medesimo anno a condizione che l’annotazione di storicità sulla carta di circolazione sia effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. In caso di versamento tardivo sono comunque dovute sanzioni ed interessi, mentre non è ammesso il rimborso di eventuali versamenti effettuati senza riduzione.

veicoli destinati ai disabili 

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Dal 15 giugno 2022 la Regione Abruzzo ha semplificato le modalità di presentazione delle istanze di esenzione per soggetti con disabilità, prevedendo esclusivamente l’accesso online alla procedura guidata inserita nell’ambito dello Sportello dei servizi regionali tramite SPID.

L’inserimento dell’istanza può essere effettuato direttamente dal soggetto con disabilità intestatario dell’autoveicolo o da colui che, intestatario del veicolo, ha fiscalmente a carico il soggetto disabile oppure per il tramite di un soggetto munito di delega (es. familiare, professionista, agenzia di pratiche auto, ecc). In quest’ultimo caso è necessario allegare alla domanda il modello di delega scaricabile in fase di inserimento della pratica medesima.

Tutte le indicazioni per l’utilizzo della nuova procedura sono riportate nel Manuale per la presentazione dell’istanza di esenzione per soggetti con disabilità.

Dal 15 giugno 2022, pertanto:

  • le istanze trasmesse in modalità cartacea, a mezzo mail o pec o comunque su recapiti diversi dallo Sportello non possono essere istruite al fine della concessione del beneficio
  • le Unità Territoriali ACI, le Delegazioni ACI e gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della L. 264/91 non possono più raccogliere le istanze di esenzione per disabili, potendo esclusivamente procedere, su eventuale incarico da parte del contribuente, nell’ambito, rispettivamente, delle proprie attribuzioni istituzionali e di quelle professionali, a ricevere delega per l’inserimento dell’istanza nella procedura

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
Il disabile
 deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l’affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione,
    c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell’indennità di accompagno.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
    c) la situazione di accertata gravità,
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

veicoli elettrici o con alimentazione esclusiva a GPL o gas Metano o ibrida

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.


Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Con Legge Regionale n.1 del 29 gennaio 2019, vigente dal 1° gennaio 2019, la Regione Abruzzo ha disposto che i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta negli anni 2019 e 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

Con l’art. 19, comma 35, della Legge Regionale n.1 del 20 gennaio 2021, vigente dal 1° gennaio 2021, la Regione ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo dell’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n.1/2019, disponendo che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o elettrico-diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica.”

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Con Legge Regionale 21 dicembre 2021, n. 31 la Regione ha disposto che ai fini dell’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli destinati alla rivendita acquistati dai Rivenditori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli stessi sono tenuti a trascrivere al PRA l’acquisto dei medesimi tramite la cd “minivoltura”, e non dovranno più compilare ed inviare gli elenchi previsti dai commi 44 e 45 dell’art. 5 del DL 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53.


Infatti, per effetto dell’avvenuta trascrizione al PRA dell’acquisto dei veicoli destinati alla rivendita tramite minivoltura, da eseguirsi entro i termini previsti dal citato comma 44, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 dello stesso articolo 5 e non dovranno più essere compilati e spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.

Pertanto il Ruolo regionale delle tasse automobilistiche sarà automaticamente aggiornato attraverso l’acquisizione della minivoltura trascritta al PRA, consentendo l’entrata in interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale dei relativi veicoli e, con la trascrizione al PRA della successiva vendita degli stessi, la nuova formalità PRA aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dalla medesima data.

Un’altra semplificazione introdotta dalla citata legge regionale è quella relativa alla non applicazione del pagamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell’art. 5 del DL 953/82, per ogni veicolo acquistato dai Rivenditori a partire dal 1° gennaio 2020, per i quali gli stessi intendono sospendere il pagamento della tassa automobilistica. Eventuali versamenti effettuati fino al 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore della L.R. 31/2021, non potranno comunque essere oggetto di rimborso.

Per poter porre in esenzione i veicoli già intestati al concessionario come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita (compresi i veicoli di proprietà dei Rivenditori immatricolati a “Km zero”) deve essere presentata al PRA una minivoltura dal concessionario a se stesso, con cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”.

Per poter porre in interruzione dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica i veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli (ad esempio, per fine contratto di noleggio a lungo termine), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a se stesso.

Esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

Esenzioni permanenti

Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come “ambulanze di soccorso” e quelli destinati, per conto dei comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Dal 1° gennaio 2017, inoltre, a coloro che perdano il possesso del veicolo per furto, ovvero per demolizione, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.

La Regione Abruzzo ha semplificato le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, prevedendo esclusivamente l’accesso online alla procedura guidata inserita nell’ambito dello Sportello dei servizi regionali tramite SPID.

Tutte le indicazioni per l’utilizzo della procedura sono riportate nel Manuale per la presentazione dell’istanza di rimborso.

Pertanto:

  • le istanze trasmesse in modalità cartacea, a mezzo mail o pec o comunque su recapiti diversi dallo Sportello non possono essere istruite al fine della concessione del beneficio;
  • le Unità Territoriali ACI, le Delegazioni ACI e gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della L. 264/91 non possono più raccogliere le istanze di rimborso, potendo esclusivamente procedere, su eventuale incarico da parte del contribuente, nell’ambito, rispettivamente, delle proprie attribuzioni istituzionali e di quelle professionali, a ricevere delega per l’inserimento dell’istanza nella procedura

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

L’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) devi richiedere un’attestazione di versamento

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.

c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

d) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Servizi aggiuntivi

RicordaLaScadenza

Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.

CittadinoBollo auto

Pagina aggiornata il 10 Febbraio 2025