Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Campania, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della regione Campania
Regione Assistenza diretta e-mail
Campania Tel 081 0070860 richiedi assistenza

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio oltre che da altri Studi di consulenza/Agenzie.

Modalità di pagamento

Domiciliazione bancaria - Riduzione tariffe

Modalità di attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale, approvata con l’art. 1, comma 47 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 27

Ambito di applicazione
Il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale consente di usufruire della riduzione del 10% sull’importo dovuto per ciascun periodo d’imposta, pagando entro il termine di scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per ritardato pagamento.
La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi:

  • commissione di € 1,00 per l’addebito (le altre modalità di pagamento prevedono commissioni superiori)

Possono aderire:

  • le persone fisiche residenti in Campania proprietarie di uno o più veicoli o locatari (solo se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2020)
  • le persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.)
  • le persone giuridiche, anche pubbliche.

Il mandato di autorizzazione all’addebito (mandato SEPA Direct Debit Core) va inviato per ciascun veicolo per il quale si intende attivare la procedura.

La domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione.

Con Decreto Dirigenziale n.127 dell’11 aprile 2023 la Regione ha previsto come unica modalità di adesione alla domiciliazione bancaria la sottoscrizione del mandato tramite accesso all’area riservata del nuovo Portale delle Entrate.

Gestisci o richiedi una nuova domiciliazione
Accedi con la tua identità digitale (SPID, CIE o CNS), compila il mandato ed invialo online, in seguito, potrai verificarne lo stato (in attesa, attivo o rifiutato).
Il mandato deve essere sottoscritto solo dal titolare del conto corrente anche per un veicolo non di sua proprietà.
La domiciliazione sarà attiva fin dalla prima scadenza del bollo se l’inoltro avviene entro la fine del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento (es.: termine pagamento 30/09/2023 – invio richiesta domiciliazione: entro il 31/08/2023).
Il prelievo avviene l’ultimo giorno del mese di scadenza.
Si precisa che:

  • il mandato non deve essere presentato anche al proprio istituto di credito;
  • la domiciliazione bancaria può essere revocata in qualsiasi momento ma, comunque, entro il mese precedente a quello in cui deve avvenire il pagamento: online dall’Area personale, accedendo con autenticazione forte (SPID, CIE o CNS), oppure rivolgendosi direttamente al proprio istituto di credito.

Leggi le FAQ della Regione Campania.

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2026 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

 

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Sospensione pagamenti Campi Flegrei

Con Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. 65, vigente dall’8 maggio 2025, è stata disposta la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per l’area dei Campi Flegrei, interessata degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto in tale zona.

La sospensione riguarda i soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili, siti nell’area suddetta:

  1. danneggiati e sgomberati per inagibilità, in esecuzione di provvedimenti adottati entro la data di entrata in vigore del DL, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025;
  2. danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del DL, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici e, all’esito delle verifiche svolte, sia stato disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Nei confronti dei soggetti innanzi indicati sono sospesi i termini:

  • dei versamenti e degli adempimenti tributari tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025;
  • dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti della riscossione, dalle ingiunzioni fiscali.

I versamenti e gli adempimenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento sospesi, relativi a cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali e atti della riscossione, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

L’individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni in parola avverrà con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 65/25.

Attenzione! Non si procede al rimborso di quanto spontaneamente versato.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 31,24 per gli autoveicoli
  • Euro 12,50 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

veicoli destinati alle persone con disabilità

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto in condizione di disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se lo stesso è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:

Regione Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali
Centro Direzionale Isola C5
80143 Napoli

e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI, anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) , o presso gli Automobile Club, le Delegazioni ACI e le Agenzie/Studi di consulenza automobilistica convenzionati per i servizi di assistenza.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
All’interessato
deve essere stata riconosciuta una condizione di disabilità per patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per facilitare l’insediamento a bordo. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia a lui stesso intestato).

2) Patologie che comportano limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
L’interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia che comporta  una limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia a lui stesso intestato).

3) Patologia mentale o psichica
L’interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del verbale emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto necessita di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge per disabilità psichica o mentale
  • Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che alla persona con disabilità è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il soggetto è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia a lui stesso intestato).

veicoli elettrici, o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.


Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Ai sensi dell’art.8 della l.r. n. 4/2014, abrogato dall’art.1 della l.r. n. 25/2024, gli autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta dal 2014 al 2024, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

ecoincentivi per rinnovo parco automobilistico

La Regione Campania con Legge Regionale 3 agosto 2020 n. 36 , entrata in vigore il 18 agosto 2020, ha introdotto alcune misure di agevolazione fiscale finalizzate alla rottamazione degli autoveicoli c.d. “inquinanti” ed al contestuale acquisto in sostituzione di autoveicoli elettrici o ibridi.


Con delibera n.23 del 19 gennaio 2021, pubblicata su BURC n. 14 dell’8 febbraio 2021, sono state emanate le disposizioni attuative.
Tali misure, applicabili ai veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2023, prevedono in particolare:
a. che le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 36/2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione nello stesso anno solare, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di:

  • sette anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica
  • cinque anni in caso di alimentazione ibrida- elettrica
  • tre anni in caso di alimentazione ibrida-gas metano
b. che al termine del periodo di esenzione le auto elettriche sono tenute al pagamento di un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per i corrispondenti veicoli a benzina con tariffa unitaria calcolata secondo la classe di emissione più favorevole e le auto ibride un importo pari alla metà di quanto dovuto da un’auto a benzina di pari cilindrata.
Caratteristiche veicoli agevolabili
  • Solo autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone dal 19 agosto 2020,  categoria M1, massimo 9 posti compreso il conducente
  • Classe ambientale di appartenenza: EURO 6 e superiori
  • Alimentazione:
    – esclusiva elettrica con potenza non superiore a 150 KW
    – ibrida benzina/elettrica con limite di cilindrata fino a 2000 cc
    – ibrida gasolio/elettrica con limite di cilindrata fino a 2800 cc
    – ibrida gas metano/elettrica con limite di cilindrata fino a 2000 cc
  • Intestazione: solo soggetti persone fisiche intestatarie del veicolo. Sono esclusi: utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, eredi e conviventi.

Attenzione! Con Legge Regionale n.24 del 28 dicembre 2023 la Regione Campania ha apportato significative modifiche alla l.r. 36/2020, disponendo all’art. 1 che alle autovetture euro 6 e superiori di potenza non oltre i 100 Kw,  immatricolate dal 1° gennaio 2024, in caso di contestuale rottamazione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4, è riconosciuta l’esenzione per un periodo di:

  • otto anni (96 mesi) in caso di alimentazione esclusivamente elettrica, o ad idrogeno
  • due anni (24 mesi) in caso di alimentazione ibrida – benzina/elettrica
  • due anni (24 mesi) in caso di alimentazione ibrida – gas metano/elettrica.

Decorso il periodo di esenzione, solo le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per i corrispondenti veicoli a benzina con tariffa unitaria calcolata secondo la classe di emissione più favorevole.

Caratteristiche veicoli da rottamare
  • Solo autovetture uso privato trasporto persone, a prescindere da cilindrata e KW, categoria M1 massimo 9 posti compreso il conducente
  • Classe ambientale da EURO 0 a EURO 4, qualsiasi alimentazione
  • Intestazione stesso soggetto richiedente l’immatricolazione del veicolo nuovo.
Per usufruire dell’ecoincentivo non occorre presentare alcuna istanza, poiché i requisiti previsti dalla normativa saranno acquisiti tramite le risultanze derivanti dal Pubblico Registro Automobilistico.

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Dal 1° gennaio 2025 con Legge Regionale 30 dicembre 2024, n.25 all’art.1 sono state introdotte rilevanti novità:

  • è stato riaffermato il principio per cui non con costituisce titolo per l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l’avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA (obbligo di minivoltura);
  • non è più necessario l’invio degli elenchi quadrimestrali per poter mettere in sospensione i veicoli acquisiti per la rivendita, poiché l’avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo entro il mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, sostituisce integralmente l’obbligo di comunicazione mediante elenchi che, pertanto, non dovranno essere più spediti;
  • le nuove disposizioni trovano applicazione per i veicoli acquisiti ai fini della rivendita a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • resta dovuto il diritto fisso di €1,55 per ciascun veicolo preso in carico, con le modalità che saranno comunicate dalla Regione per ogni quadrimestre.

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.28 dell’8 agosto 2018 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all’evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.


È possibile inviare le istanze online tramite il Portale Istanze, oppure rivolgersi presso le Unità Territoriali ACI, presso gli Automobile Club campani, le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro i 3 anni successivi all’anno tributario di riferimento.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Perdita di possesso
I veicoli non sono tenuti al pagamento della tassa se se ne perde il possesso (per qualsiasi evento,  ivi comprese le sentenze) entro il termine utile per il pagamento e se ne sia annotata la relativa formalità al PRA (devono ricorrere entrambe le condizioni).

Radiazione
In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.
Anche nei casi di radiazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 22 della legge regionale n. 1 del 19/01/2009 ovvero non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  • la radiazione avvenga entro l’ultimo giorno utile per il pagamento
  • al PRA vi sia l’annotazione della cancellazione.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, a una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L’ACI per conto della Regione Campania provvederà a comunicare la validità del versamento.

b) devi richiedere un’attestazione di versamento

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI o Automobile Club, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.
L’ACI per conto della Regione Campania provvederà a rilasciare attestazione dell’avvenuto pagamento.

c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

d) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Servizi aggiuntivi

RicordaLaScadenza

Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.

CittadinoBollo auto

Pagina aggiornata il 13 Maggio 2026