Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Emilia-Romagna, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della regione Emilia-Romagna
Regione Assistenza diretta e-mail
Emilia-Romagna tel. 051 7459770 richiedi assistenza

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio.

Modalità di pagamento

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2026 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

 

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Rateizzazioni

In base alla deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 14 aprile 2014 e della determinazione dirigenziale n. 7425 del 4 giugno 2014 la rateizzazione è concessa dal Dirigente competente, su richiesta del contribuente, per somme complessivamente pari o superiori a 200,00 euro quantificate in un avviso bonario o in un atto di accertamento, prima dell’iscrizione a ruolo e prima dell’inizio della procedura esecutiva. Le somme dovute, devono essere versate in rate con pagamenti trimestrali di uguale importo fino al massimo di dieci ratei trimestrali e l’importo delle singole rate non può essere inferiore a 100,00 euro.

In caso di situazioni di particolare disagio economico o obiettive difficoltà temporanee la rateizzazione può essere concessa in rate con pagamenti mensili per somme complessivamente pari o superiori a 90 euro; l’importo minimo della rata mensile non può essere inferiore a 30,00 euro e possono essere concesse fino ad un massimo di 13 rate.

Va presentata una singola istanza per ogni veicolo e per ogni anno d’imposta (non è possibile sommare più importi dovuti).

Sulle somme si applicano gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, al tasso vigente al momento della presentazione dell’istanza all’Ente, calcolati per semestre compiuto.

Il numero delle rate e la scadenza per il loro pagamento vengono stabiliti nel piano di rateazione allegato al provvedimento adottato in accoglimento all’istanza di rateizzazione.

L’istanza può essere inviata con una sola delle seguenti modalità:

Occorre allegare copia di un documento di riconoscimento valido e, nel caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza, l’atto di rateizzazione verrà successivamente notificato tramite raccomandata A/R, con allegati i bollettini postali e le modalità per effettuare i pagamenti delle rate.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

In Emilia-Romagna, ai sensi della Legge Regionale 15/2012 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali.

L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 28,40 per gli autoveicoli
  • Euro 11,36 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico aventi le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione, con Legge Regionale n.15 del 21 dicembre 2012  la Regione Emilia-Romagna dal 1° gennaio 2013 ha disposto che tali autoveicoli e motoveicoli siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l’obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a

  • Euro 25,82 per gli autoveicoli
  • Euro 10,33 per i motoveicoli

nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.

A seguito della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) che all’art.1 comma 666 ha disposto modifiche in materia di esenzione per i veicoli ultraventennali,  la L.R. 15/2012  risulta parzialmente applicabile e, di conseguenza,  a decorrere dal 1° gennaio 2015 escono dal regime di esenzione:

  • tutti i veicoli che erano stati riconosciuti storici sulla base dell’attestazione ASI che NON abbiano il Certificato di rilevanza storico collezionistico previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e suo regolamento;
  • tutti i veicoli intestati a società in quanto per espresso dettato dell’art.7 comma 2 della L.R. 15/2012 sono esclusi dal beneficio tutti i veicoli ad “uso professionale”.

Pertanto sono accoglibili solo le istanze corredate dal citato Certificato di rilevanza storico e collezionistico, con decorrenza dalla data dell’iscrizione nel registro, indicata sul registro stesso.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che dal 1° gennaio 2019 gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

La Regione Emilia-Romagna, che ha inizialmente ritenuto vigente la sola normativa regionale del 2012, a seguito dell’emanazione della Risoluzione n.1/DF del 14 giugno 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha comunicato che di fatto dal 1° gennaio 2019 vengono a delinearsi due differenti regimi:

a) quello per gli autoveicoli ed i motoveicoli, compresi quelli ad uso professionale, di età compresa tra 20 e 29 annicon il CRS annotato sulla carta di circolazione: riduzione del 50% della tassa di proprietà
In generale, i requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine utile di pagamento. In fase di prima applicazione, in osservanza dei principi generali ex L. 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, l’Amministrazione regionale riconosce l’agevolazione ai contribuenti che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine del 31/12/2019, col pagamento del 50% della tassa automobilistica, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

b) quello per i rimanenti veicoli ultraventennali, non ad uso professionale, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, in possesso del CRS rilasciato da detti Registri e annotato sulla carta di circolazione: esenzione dalla tassa di proprietà.

veicoli destinati alle persone con disabilità

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto in condizione di disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se lo stesso è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le richieste di esenzione devono essere indirizzate a:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Direzione Generale Politiche Finanziarie
Servizio Tributi
Viale A. Moro, 52 – 40127 Bologna

È possibile inviare le istanze online tramite il Portale Istanze , oppure rivolgersi presso le Unità Territoriali ACI , presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
All’interessato
deve essere stata riconosciuta una condizione di disabilità per patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per facilitare l’insediamento a bordo. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità: copia della documentazione (dichiarazione dei redditi, o dichiarazione ISEE, o stato di famiglia del contribuente attestante l’inclusione della persona con disabilità nel nucleo familiare) che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo.

La Regione Emilia-Romagna ha previsto il beneficio fiscale a favore dei soggetti che hanno una condizione di disabilità agli arti superiori, certificata dalle competenti commissioni mediche, che comporti una menomazione che renda difficoltosa alla persona l’autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione soggetto alla tassa automobilistica. Infatti l’art. 6 della L.R. 20 maggio 2021 n.5 ha introdotto un nuovo comma all’art. 14, “Disposizioni a favore dei disabili”, della L.R. n. 30/2003 al fine di agevolare l’autosufficienza, l’integrazione e l’autonomia nella mobilità delle persone con disabilità agli arti superiori. La disabilità agli arti superiori certificata, che comporti una menomazione che rende difficoltosa alla persona l’autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione, adattato in funzione delle limitazioni motorie, rientra pertanto nella situazione di “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.

2) Patologie che comportano limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
L’interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato,
    b) l’affezione da patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni,
    c) la situazione di necessità di sostegno elevato o molto elevato. Tale situazione si desume dal verbale ex L. 104/92 (con indicazione art.3 comma 3) o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche che riconoscano l’indennità di accompagno.
  • Solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità: copia della documentazione (dichiarazione dei redditi, o dichiarazione ISEE, o stato di famiglia del contribuente attestante l’inclusione della persona con disabilità nel nucleo familiare) che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo.

3) Patologia mentale o psichica
L’interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) la patologia di tipo mentale o psichico,
    c) la situazione di necessità di sostegno elevato o molto elevato,
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  • Solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità: copia della documentazione (dichiarazione dei redditi, o dichiarazione ISEE, o stato di famiglia del contribuente attestante l’inclusione della persona con disabilità nel nucleo familiare) che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo.

4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità: copia della documentazione (dichiarazione dei redditi, o dichiarazione ISEE, o stato di famiglia del contribuente attestante l’inclusione della persona con disabilità nel nucleo familiare) che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo.

veicoli elettrici o con alimentazione esclusiva a GPL o gas Metano

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Ai sensi della Legge Regionale n.15 del 21/12/2012 i veicoli, appartenenti a soggetti dell’Emilia-Romagna, destinati alla rivendita possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell’impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite minivoltura.


Con Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 11  all’art.18 sono state introdotte rilevanti novità in tale ambito.
“A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell’avvenuta trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo, …, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.
È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal comma quarantasettesimo del medesimo articolo 5 e la Regione provvede a comunicare l’importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione.
Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all’impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto-legge n. 41 del 1995, con effetto dalla data della trascrizione medesima.
Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.
“9-ter. L’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un’impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità previste dal secondo periodo del precedente comma 9 non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.”

È stato pertanto disposto dal 2021 il venir meno dell’obbligo di comunicazione dei veicoli acquisiti dai concessionari ai fini della successiva rivendita tramite l’invio degli elenchi quadrimestrali, ma non dell’obbligo del pagamento del diritto fisso a fronte di ciascun veicolo che entra in regime di sospensione.
Con la “minivoltura” tramite la quale i concessionari obbligatoriamente assumono la proprietà dei veicoli acquisiti per la successiva rivendita, viene assolta anche la funzione di comunicazione dei veicoli esonerati dal pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di giacenza presso il Rivenditore autorizzato di veicoli. La minivoltura resta in ogni caso l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i rivenditori autorizzati di veicoli.

Le comunicazioni elenchi esenzione vengono inviate tramite PEC ai singoli concessionari, per il tramite di ACI; in particolare viene trasmesso l’elenco dei veicoli per i quali risulta annotata al PRA la “minivoltura” che assolve la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato. Poiché per il perfezionamento della procedura è dovuto comunque il diritto fisso pari ad euro 1,55 per ognuno dei veicoli indicati nell’elenco, viene allegato, a tal fine, il modello pagoPA per assolvere all’obbligo di pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione.
I concessionari devono attendere, pertanto, tale comunicazione. Per i concessionari privi di PEC, le comunicazioni vengono inviate tramite Raccomandata AR.

esenzioni ex art.17 DPR 39/1953

La Regione Emilia-Romagna ha aggiornato dall’anno 2022 le procedure per la presentazione delle istanze di esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica regionale previste dall’art 17, lettere d) oppure f) del D.P.R. 39/1953 per gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi e per gli autoveicoli destinati esclusivamente da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza.


Con dgr n.1082 del 27 giugno 2022 la Regione ha disposto che:

1) con la definizione “autoveicoli esclusivamente destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche”, si intendono gli autoveicoli per i quali sul Documento unico di circolazione e di proprietà è annotato l’uso speciale o specifico per il trasporto di persone disabili e/o di soggetti bisognosi di cure mediche e chirurgiche oppure vi è riportata l’indicazione nelle righe descrittive che il mezzo è attrezzato e/o allestito per il trasporto dei disabili e/o di persone fragili;
2)  i soggetti che hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sono tutti gli Enti, pubblici e privati, intestatari di un autoveicolo, come definito dall’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della Strada”, in possesso delle caratteristiche tecniche indicate al precedente punto 1), come risultanti dal Documento unico di circolazione e proprietà;
3) sul sito istituzionale Tributi sono pubblicate la modulistica e le informazioni di dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda per accedere all’esenzione;
4) il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il periodo tributario in corso di validità decorrente dal 1° gennaio 2022, qualora entro la data del 31 dicembre 2022 l’intestatario dell’autoveicolo destinato esclusivamente al trasporto di persone fragili, con handicap o bisognose di cure provveda all’annotazione sul Documento unico di circolazione e proprietà dell’uso speciale o specifico a cui l’autoveicolo è adibito, con l’indicazione di cui al punto 1);

5) sia riconosciuto il diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato a titolo di tassa automobilistica per il periodo tributario in corso di validità nell’anno 2022, previa istanza di rimborso alla Regione.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 tali richieste di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, dovranno essere indirizzate a:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Direzione Generale Politiche Finanziarie
Servizio Tributi
Viale A. Moro, 52 – 40127 Bologna

e vanno presentate presso l’Ufficio Tasse Automobilistiche delle Unità Territoriali ACI, anche tramite PEC, oppure presso le Agenzie di pratiche auto, dove potrebbero essere richieste eventuali commissioni.

La domanda di esenzione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Ente o dell’Associazione intestataria del veicolo su apposita modulistica, compilando un’istanza per ogni veicolo per il quale si chiede l’esenzione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale Tributi della Regione Emilia-Romagna.

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

È possibile inviare le istanze online tramite il Portale Istanze, oppure rivolgersi presso le Unità Territoriali ACI, presso gli Automobile Club, le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Ai sensi della Legge Regionale n.30 del 22/12/2003, art.13, l’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.
Regione Emilia-Romagna ha precisato che in caso di veicolo di nuova immatricolazione interessato da radiazione per definitiva esportazione all’estero entro lo stesso termine di pagamento, il primo bollo resta dovuto.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) devi richiedere un’attestazione di versamento

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.

c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

d) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Servizi aggiuntivi

RicordaLaScadenza

Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.

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Pagina aggiornata il 1 Aprile 2026