Servizio di assistenza diretta agli utenti

La tassa automobilistica per la Regione Friuli Venezia Giulia è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Per assistenza in merito alla gestione delle autotutele, atti di accertamento, iscrizioni a ruolo e relativi sgravi, rimborsi, contenzioso, esenzioni e sospensioni per rivendita dal pagamento del bollo auto, occorre rivolgersi agli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica appositamente dedicati alle tasse automobilistiche.
La struttura di riferimento/coordinamento dell’Agenzia delle entrate per tutti gli uffici territoriali in Friuli Venezia Giulia è l’Ufficio Servizi Fiscali della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia.
Inoltre, è possibile  verificare lo stato dei pagamenti degli ultimi 4 anni pregressi, accedendo al servizio online di ACI denominato Bollonet.

Bollonet: paga il bollo

Il servizio che permette di pagare online il bollo.

CittadinoBollo auto

Modalità di pagamento

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2026 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali (articolo 63 Legge 21 novembre 2000 n. 342).

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 25,82 per gli autoveicoli
  • Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione.

Reiscrizione al PRA di un veicolo storico radiato

Per i veicoli storici radiati è consentita la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), previo pagamento delle tasse automobilistiche relative al triennio precedente, maggiorate del 50 per cento (articolo 18 comma 1 Legge 27 dicembre 2002 n. 289).
Per poter effettuare il pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per centro, occorre rivolgersi agli uffici territoriali del PRA del Friuli Venezia Giulia che renderanno disponibile il codice IUV per effettuare il versamento tramite la piattaforma PagoPA.
Gli importi sono determinati in base alla vetustà del veicolo posseduta in ciascun anno arretrato, secondo quanto previsto dall’articolo 63 Legge 21 novembre 2000 n. 342 (per i veicoli ultratrentennali si considera la tassa di circolazione forfettaria di euro 25,82 per gli autoveicoli e euro 10,33 per i motoveicoli).
La reiscrizione, che consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo, determina il ripristino dell’obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta di reiscrizione.

veicoli destinati alle persone con disabilità

La normativa vigente prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto in condizione di disabilità, intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se lo stesso è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le istanze di esenzione, redatte utilizzando l’apposito modulo possono essere presentate o spedite a mezzo posta all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
All’interessato
deve essere stata riconosciuta una condizione di disabilità per patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

2) Patologie che comportano limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
L’interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato,
    b) l’affezione da patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
    c) la situazione di necessità di sostegno elevato o molto elevato. Tale situazione si desume dal verbale ex L. 104/92 (con indicazione art.3 comma 3) o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche che riconoscano l’indennità di accompagno.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

3) Patologia mentale o psichica
L’interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) la patologia di tipo mentale o psichico,
    c) la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato,
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

Consulta la guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

veicoli elettrici o con alimentazione esclusiva a GPL o gas Metano

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Per ottenere la sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 5 decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953), i concessionari autorizzati alla rivendita dei veicoli devono presentare presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, gli elenchi quadrimestrali di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita con i relativi supporti  informatici predisposti con il pacchetto Rivendi  e il versamento del relativo diritto fisso effettuato con bollettino di c/c n. 73199002 pari a euro 1,55 per ciascun veicolo per il quale si richiede l’interruzione del pagamento della tassa.


Per i veicoli ricompresi negli elenchi – sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti – l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo nel mese di marzo 2021 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2021, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2022).
Nell’ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest’ultimo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n. 31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi è possibile richiedere un’esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica in caso di esportazione temporanea di tali mezzi al di fuori del territorio dell’Unione Europea: tale esenzione è riconosciuta per un periodo di permanenza all’estero non inferiore a dodici mesi, documentato dalla relativa certificazione doganale (art. 5 decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953).


Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati è concesso l’esonero dal pagamento della tassa per il periodo di permanenza all’estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L’esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, a cura dell’interessato, entro 30 giorni dal rilascio.
Non è invece più possibile richiedere l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica per autocarri, trattori stradali e relativi orchi e semirimorchi, in caso di esportazione temporanea all’interno del territorio dell’Unione Europea. Tali veicoli, sino alla definitiva cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, sono perciò sottoposti al regolare pagamento della tassa automobilistica in caso di trasferimento temporaneo all’interno dello spazio comunitario, in cui vige un regime di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

esenzioni permanenti

Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica  i seguenti veicoli (art. 17 Testo Unico delle tasse automobilistiche  n. 39/1953): veicoli del Presidente della Repubblica, veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, autobus che effettuano servizi postali, autocarri destinati al servizio di estinzione degli incendi, autoveicoli destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche e chirurgiche, autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, velocipedi/motocicli/motocarrozzette destinati alla deambulazione degli invalidi.
Per le richieste di esenzioni permanenti di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia occorre rivolgersi  all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle entrate del  Friuli Venezia Giulia.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Le istanze di rimborso, redatte in carta libera oppure utilizzando l’apposito modulo, possono essere presentate o spedite a mezzo posta al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente.

Il rimborso potrà essere erogato con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale. Pertanto, il richiedente, in sede di istanza di rimborso, dovrà comunicare la presenza delle coordinate Iban nell’Area riservata “Cassetto Fiscale” dei servizi telematici “Fisconline e Entratel”, ovvero inserendo le stesse seguendo le istruzioni rinvenibili nel sito internet dell’Agenzia, alla pagina dedicata.

In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche è effettuato tramite assegno vidimato emesso da Poste Italiane S.p.A., che, entro il termine di validità impresso sul titolo, potrà essere versato sul proprio conto corrente postale o bancario oppure presentato per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;
  • fotocopia della carta d’identità;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;
  • fotocopia della carta d’identità;

in caso di versamento non dovuto (vendita, demolizione, furto, ecc.)

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.):
  • fotocopia della carta d’identità.
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme inferiori ad Euro 12,00.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

La perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo (esempio furto) o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (esempio sequestro, confisca, pignoramento, ecc…), annotate nel Pubblico Registro Automobilistico, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore al competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) devi richiedere un’attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrateesibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.

c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

d) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

 

Pagina aggiornata il 2 Marzo 2026