La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizioni di disabilità.
L’esenzione riguarda:
- le autovetture,
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
- gli autoveicoli per trasporti specifici,
- le motocarrozzette,
- i motoveicoli per trasporto promiscuo,
- i motoveicoli per trasporti specifici,
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina, benzina/GPL, benzina/metano, benzina/idrogeno e benzina/elettrico e fino a 2800 cc per i veicoli a gasolio, gasolio/metano, gasolio/GPL e gasolio/elettrico
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta alla persona con disabilità intestataria del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
L’esenzione ha efficacia dal periodo tributario in corso se l’istanza è presentata entro 90 giorni dal termine di pagamento.
Per le domande presentate dopo il termine di 90 giorni, l’esenzione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione dell’istanza.
Attenzione! A decorrere dal 16 ottobre 2024 per i contribuenti residenti nelle Province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, e dal 1° marzo 2025 per i contribuenti residenti nella città di Roma, nei comuni della provincia di Roma e fuori regione, l’unica modalità di presentare le domande di che trattasi sarà quella informatica, sulla piattaforma EBAD “Esenzione Bollo Auto Disabili” accessibile tramite il Portale del Contribuente previa autenticazione con una delle forme previste (SPID, CIE, TS-CNS, Utenza Locale IAM).
Ogni altra forma di trasmissione delle domande diversa da quella sopra indicata comporterà l’irricevibilità dell’istanza.
I richiedenti dovranno utilizzare i nuovi modelli obbligatori approvati con la Determinazione n. G00609 del 20 gennaio 2025, citati nella nuova Guida Esenzioni per Disabilità sul sito della Regione Lazio.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità affetta da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento della persona con disabilità nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) la condizione di disabilità,
b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
2) Patologie che comportano limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
Il soggetto deve essere stato riconosciuto persona con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia che comportano una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto sia persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge affetto da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
3) Patologia mentale o psichica
Il soggetto con disabilità deve essere stato riconosciuto persona con necessitò di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto sia persona con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da patologia psichica o mentale
- Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento della condizione di disabilità di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che alla persona con disabilità è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) la condizione di disabilità,
b) l’affezione da cecità o sordità.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla la persona con disabilità).