Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Lazio, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della regione Lazio
Regione Assistenza diretta e-mail
Lazio tel. 06 88840290 richiedi assistenza

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

Modalità di pagamento

Domiciliazione bancaria - Riduzione tariffe

Modalità di attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale, approvata con legge regionale n.15 dell’8 agosto 2025.

Ambito di applicazione
La Regione Lazio con legge regionale n.15 dell’8 agosto 2025 – pubblicata sul BURL n.66 del 12 agosto 2025 – ha disposto la domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per i periodi tributari decorrenti da gennaio 2026 e per i successivi periodi di imposta.

I contribuenti che desiderano aderire alla domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica potranno farlo esclusivamente online tramite la procedura web, attivata da ACI nell’ambito della cooperazione con la Regione Lazio, accedendo dal Portale Istanze , tramite un sistema di “autenticazione forte” che garantisce un alto grado di sicurezza nell’identificazione dell’utente (SPID, CIE, CNS, e-IDAS), e selezionando il servizio “Domiciliazione bancaria”.

Chi domicilia il pagamento del bollo presso il proprio istituto di credito ha diritto ad una riduzione pari al 10% dell’importo dovuto che sarà riconosciuta automaticamente anche per gli anni successivi, salvo revoca, o modifiche normative. Tale sconto è da considerarsi sostitutivo delle riduzioni per il precedente triennio stabilite dalla Regione Lazio con legge regionale del 29 marzo 2022 n. 7 (nella misura del 5% per l’anno 2023, dell’ulteriore 2,5% per l’anno 2024 e dell’ulteriore 2,5% per l’anno 2025) che sono terminate il 31 dicembre 2025.

La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi:

  •  l’azzeramento dei costi di commissione per l’addebito (al netto di eventuali costi imputati dal proprio Istituto di Credito da verificare sulle condizioni contrattuali);
  • il pagamento avviene l’ultimo giorno del termine di pagamento;
  • non si rischia di incorrere nelle sanzioni previste per i pagamenti tardivi.

Il pagamento avviene l’ultimo giorno del termine di pagamento e non si rischia di incorrere nelle sanzioni previste per i pagamenti tardivi.

La richiesta di domiciliazione deve essere inviata entro l’ultimo giorno del mese precedente al mese di primo pagamento o rinnovo della tassa automobilistica. Se il mandato perviene in ritardo, la domiciliazione e i suoi vantaggi saranno validi dal periodo di imposta successivo ed il pagamento per l’anno in corso dovrà essere effettuato attraverso i canali tradizionali. Ad esempio per un veicolo con periodicità tributaria gennaio/dicembre 2026, l’istanza deve essere inviata entro il 31 dicembre 2025; in caso di invio successivo, la domiciliazione sarà attivata a decorrere dal pagamento dovuto da gennaio 2027.

Possono aderire:

  • i cittadini residenti nel Lazio o iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), proprietari di uno o più veicoli o utilizzatori
  • i cittadini che intendono pagare per conto del proprietario/utilizzatore di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.); in tal caso le notifiche di attivazione/revoca del mandato, di comunicazione di scadenza del pagamento, di avvenuto pagamento e di consegna della ricevuta di pagamento, saranno inviate sia al soggetto che ha attivato la domiciliazione, sia al soggetto proprietario/utilizzatore del veicolo;
  • le persone giuridiche, anche pubbliche, titolari di non oltre 50 veicoli

In caso di veicolo cointestato, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sul documento di circolazione.

La domiciliazione bancaria può essere revocata in qualsiasi momento, ma comunque entro il mese precedente a quello in cui deve avvenire il pagamento.

La domiciliazione non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione dovuta per i veicoli ultratrentennali e per i ciclomotori, né per le Targhe Prova e non è prevista per il pagamento del superbollo in quanto tributo erariale.

Leggi il dettaglio delle Condizioni del servizio e le FAQ relative al servizio.

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2026 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

 

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 28,40 per gli autoveicoli
  • Euro 11,36 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2015)
La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.

Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2016)
Con Legge Regionale n.11 del 29 luglio 2015 la Regione Lazio ha disposto che dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno e fino al ventinovesimo dalla loro costruzione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.

Condizione per usufruire dell’agevolazione è il rilascio di specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo da parte dell’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

Per effetto del disposto combinato delle due norme, dal 2019 tutti i veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) annotato sulla carta di circolazione hanno diritto ad una riduzione del 50%, mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza CRS annotato sulla carta di circolazione ma con attestazione di storicità ASI o FMI sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.

Con Legge Regionale n.8 del 20 maggio 2019 è stato abrogato il comma 5 dell’art.4 della L.R.11/2015, istitutivo della citata riduzione del 10% per i veicoli di interesse storico e collezionistico. Pertanto, la riduzione del 10% resta in vigore per tutto il 2019 per i veicoli interessati, mentre per tali tipologie di veicoli, a decorrere dal 1° gennaio 2020, rimane in vigore esclusivamente la riduzione pari al 50% della tassa automobilistica introdotta dall’art. 1, comma 1048, della Legge 145/2018.

veicoli destinati alle persone con disabilità

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizioni di disabilità.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina,  benzina/GPL, benzina/metano, benzina/idrogeno e benzina/elettrico e fino a 2800 cc per i veicoli a gasolio, gasolio/metano, gasolio/GPL e gasolio/elettrico

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta alla persona con disabilità intestataria del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

L’esenzione ha efficacia dal periodo tributario in corso se l’istanza è presentata entro 90 giorni dal termine di pagamento.
Per le domande presentate dopo il termine di 90 giorni, l’esenzione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione dell’istanza.

Attenzione! A decorrere dal 16 ottobre 2024 per i contribuenti residenti nelle Province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, e dal 1° marzo 2025 per i contribuenti residenti nella città di Roma, nei comuni della provincia di Roma e fuori regione, l’unica modalità di presentare le domande di che trattasi sarà quella informatica, sulla piattaforma EBAD “Esenzione Bollo Auto Disabili” accessibile tramite il Portale del Contribuente previa autenticazione con una delle forme previste (SPID, CIE, TS-CNS, Utenza Locale IAM).

Ogni altra forma di trasmissione delle domande diversa da quella sopra indicata comporterà l’irricevibilità dell’istanza.

I richiedenti dovranno utilizzare i nuovi modelli obbligatori approvati con la Determinazione n. G00609 del 20 gennaio 2025, citati nella nuova Guida Esenzioni per Disabilità sul sito della Regione Lazio.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
Il soggetto interessato
deve essere stato riconosciuto persona con disabilità affetta da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento della persona con disabilità nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

2) Patologie che comportano limitazione grave della deambulazione o  pluriamputazioni
Il soggetto deve essere stato riconosciuto persona con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia che comportano una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto sia persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge affetto da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

3) Patologia mentale o psichica
Il soggetto con disabilità deve essere stato riconosciuto persona con necessitò di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto sia persona con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da patologia psichica o mentale
  • Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento della condizione di disabilità di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che alla persona con disabilità è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla la persona con disabilità).

veicoli elettrici, o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, o con alimentazione ibrida benzina/elettrica, oppure doppia benzina/idrogeno

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.


Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Con legge regionale n.13 del 30 dicembre 2013, a decorrere dal 2014 Regione Lazio ha disposto l’esenzione temporanea pari a tre anni (36 mesi solari) decorrenti dalla data di immatricolazione per gli autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina/elettrica o con alimentazione doppia benzina/idrogeno. Nella legge di stabilità regionale 2021 (legge regionale n.25 del 30 dicembre 2020) la Regione ha disposto che a partire dal 2021 l’esenzione è riconosciuta ai soli autoveicoli nuovi immatricolati da soggetti residenti nel Lazio. La legge regionale n.7 del 29 marzo ha infine abrogato dal 1° gennaio 2023 le disposizioni agevolative introdotte dalla LR 13/2013, pertanto l’esenzione triennale è riconosciuta limitatamente ai veicoli nuovi immatricolati nel Lazio fino al 31 dicembre 2022.

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.


Ai fini della sospensione dell’obbligo del pagamento del bollo auto, i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio degli stessi per la successiva rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA (minivoltura) dei veicoli loro consegnati. L’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all’avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

Con Legge Regionale n.11 del 29/7/2015 la Regione Lazio ha disposto che i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d’uso dei veicoli da uso di terzi a uso proprio.

Attenzione! Con  Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 – Legge di stabilità regionale 2020 – all’art. 7 comma 29 la Regione ha disposto che  ai fini dell’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli destinati alla rivendita acquistati dai Rivenditori a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli stessi sono tenuti, così come previsto dal comma 2 dell’art. 9 della L. R. 2/2013, a trascrivere al PRA l’acquisto dei medesimi tramite la cd “minivoltura”, e non dovranno più compilare ed inviare gli elenchi previsti dai commi 44 e 45 dell’art. 5 del DL 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53.

Infatti, per effetto dell’avvenuta trascrizione al PRA dell’acquisto dei veicoli destinati alla rivendita tramite minivoltura, da eseguirsi entro i termini previsti dal citato comma 44, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 dello stesso articolo 5 e non dovranno più essere compilati e spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.

Pertanto il Ruolo regionale delle tasse automobilistiche sarà automaticamente aggiornato attraverso l’acquisizione della minivoltura trascritta al PRA, consentendo l’entrata in interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale dei relativi veicoli e, con la trascrizione al PRA della successiva vendita degli stessi, la nuova formalità PRA aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dalla medesima data.

Un’altra semplificazione introdotta dalla citata legge regionale  è quella relativa alla non applicazione del pagamento del diritto fisso previsto dal comma 47 dell’art. 5 del DL 953/82, per ogni veicolo acquistato dai Rivenditori a partire dal 1° gennaio 2020, per i quali gli stessi intendono sospendere il pagamento della tassa automobilistica.

Per i veicoli acquistati dai Rivenditori nel terzo quadrimestre 2019, vanno rispettati gli adempimenti previgenti all’entrata in vigore della legge regionale n.28/2019.

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

esenzioni permanenti

Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come “ambulanze di soccorso” e quelli destinati, per conto dei comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Le istanze di rimborso devono essere presentate direttamente alle strutture regionali in base alla residenza del contribuente, utilizzando la modulistica contenuta nella Determinazione Regionale n.G00635 del 21 gennaio 2025.

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 16,53.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 27/02/2004, art. 6, l’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario. Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) devi richiedere un’attestazione di versamento

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.

c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

d) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

 

Servizi aggiuntivi

Sono attivi diversi servizi che ricordano al contribuente il pagamento della tassa automobilistica alla scadenza:

  • IO APP: è l’app dei servizi pubblici, a cui si accede registrandosi con le credenziali Spid o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (Cie). Nel caso della tassa automobilistica, consente ai contribuenti di ricevere gratuitamente un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto, per coloro che si sono registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento. l’APP IO consente anche di pagare il bollo auto e di ricevere una conferma del pagamento avvenuto.
  • RicordaLaSCADENZA – Servizio di promemoria della scadenza del bollo auto. È un servizio che consente di ricevere gratuitamente, tramite e-mail e/o SMS, un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto, per coloro che si sono registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento. Ai contribuenti registrati, verrà recapitata una e-mail e/o un messaggio SMS, mediante i quali riceverà informazioni circa la data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento del bollo auto e l’importo da versare.
  • ACI SPACE: è un’unica App con la quale ACI fornisce a tutti gli automobilisti un insieme di servizi per una mobilità sicura e informata. Si accede ai relativi servizi solo con SpidCie elDAS (per utenti europei). Con l’applicazione I MIEI VEICOLI, il contribuente potrà verificare la situazione relativa al bollo auto dei veicoli di proprio interesse e cioè:
    • se il bollo auto dell’anno tributario corrente è stato pagato e l’importo corrisposto;
    • quanti giorni mancano alla scadenza del bollo auto;
    • se i quattro anni tributari precedenti a quello in corso sono stati pagati e i relativi importi corrisposti, nel caso che il contribuente per tali annualità era il soggetto tenuto al pagamento del tributo (altrimenti il contribuente vedrà solo gli anni tributari precedenti per i quali era il soggetto passivo del bollo auto).

RicordaLaScadenza

Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.

CittadinoBollo auto

Pagina aggiornata il 2 Marzo 2026