La Regione Liguria è convenzionata con ACI per l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche e di assistenza ai contribuenti residenti nel proprio territorio per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.
L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI di La Spezia, Genova, Savona, Imperia e dagli Automobile Club di Genova, La Spezia Ponente Ligure. Per informazioni relative ad orari e contatti si rinvia ai siti di ciascun ufficio, consulta i recapiti.
Regione Liguria
Tutte le informazioni su pagamento, tariffe, agevolazioni, riduzioni, esenzioni, termini di pagamento, rimborsi e assistenza del bollo auto della Regione Liguria.
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L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
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Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.
CittadinoBollo autoTermini di pagamento
I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:
- veicoli già circolanti
- veicoli nuovi di fabbrica
- veicoli in uscita dall’esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Riduzioni ed esenzioni
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato );
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
- Euro 28,40 per gli autoveicoli
- Euro 11,36 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.
Con Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 19 viene introdotta a partire dal 2024 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autobus intestati ad associazioni o enti no profit, nello statuto dei quali sia indicata come finalità la conservazione e la valorizzazione di questa tipologia di veicoli, a partire dall’anno in cui si compie il ventottesimo anno dalla loro costruzione.
veicoli destinati alle persone con disabilità
L’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica è prevista per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini con disabilità, e riguarda:
- le autovetture;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
- gli autoveicoli per trasporti specifici;
- le motocarrozzette;
- i motoveicoli per trasporto promiscuo;
- i motoveicoli per trasporti specifici.
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Con Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 32 – Legge di Stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2020 – la Regione ha disposto che a decorrere dal 2020, l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista per le persone con disabilità è estesa ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica. Restano fermi i limiti di cilindrata indicati dall’articolo 8, comma 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, precedentemente citati.
L’esenzione viene concessa per un solo veicolo, e spetta se l’auto è intestata alla persona con disabilità o a un familiare che abbia fiscalmente a carico la persona con disabilità.
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica può essere richiesta da:
- Persone non vedenti (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) (art.50, commi 1 e 3, della L.342/2000)
- Persone sorde (sordità dalla nascita o preverbale) (art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000)
- Persone con condizione di disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (art.30, comma 7, L. 388/2000)
- Persone pluriamputate (art.30, comma 7, L. 388/2000)
- Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, L.388/2000)
- Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L.449/1997)
- Persone affette da Sindrome di Down, titolari di indennità di accompagnamento (v. punto 3)
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento in via esclusiva o prevalente delle stesse, spetta al soggetto con disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Attenzione! Dal 1° maggio 2021 la Regione Liguria ha affidato ad ACI la gestione delle esenzioni per le persone con disabilità, pertanto da tale data cessa la gestione da parte dell’Agenzia delle Entrate alla quale non devono più essere inviate le istanze.
L’istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata ai seguenti Uffici ACI, direttamente agli sportelli, negli orari reperibili dai relativi siti istituzionali, oppure può essere inoltrata via PEC in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) o Raccomandata AR:
- Direzione Territoriale ACI di Genova VIA ANGELO CARRARA 250 – PEC ufficioprovincialegenova@pec.aci.it
- Unità Territoriale ACI di La Spezia VIA G. COSTANTINI 16 – 18 – PEC ufficioprovincialelaspezia@pec.aci.it
- Unità Territoriale ACI di Savona VIA PIA 21/2 – PEC ufficioprovincialesavona@pec.aci.it
- Unità Territoriale ACI di Imperia VIA T. SCHIVA 11/19 – PEC ufficioprovincialeimperia@pec.aci.it
Ulteriori informazioni inerenti le differenti tipologie di esenzioni, la casistiche particolari e la documentazione da allegare all’istanza sono contenute nelle Linee guida della Regione Liguria per la gestione delle esenzioni per persone con disabilità.
veicoli elettrici, o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, veicoli con alimentazione ibrida e doppia
Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero. Dal 2023 con Legge Regionale n.15 del 28 dicembre 2022 l’esenzione quinquennale viene applicata a tutti i veicoli nuovi azionati da motore elettrico, compresi i tricicli e i quadricicli elettrici.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Con Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 21 la Liguria all’art.5 ha disposto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica:
- Del “primo bollo” e delle successive quattro annualità a favore delle autovetture con alimentazione ibrida benzina-elettrica (inclusiva di alimentazione termica), benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica nuovi di fabbrica e immatricolate nell’anno 2022.
- del “primo bollo” e delle successive quattro annualità per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell’anno 2022 a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, gasolio/gpl, gasolio/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1. Sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione.
- di quattro annualità per i veicoli omologati con alimentazione benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionaliM1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a gpl o metano collaudato nel 2022.
Le quattro annualità decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione gpl o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema gpl o metano, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
Con l’entrata in vigore della L.R. 21/2021, dal 1° gennaio 2022 sono abrogate le precedenti disposizioni di agevolazione, in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 27, l’articolo 5 della Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 9, nonché l’articolo 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 43.
Le esenzioni concesse per effetto delle norme abrogate restano comunque valide fino alla loro scadenza.
All’art. 4 della L.R. 21/2021 è stata disposta anche l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l’annualità 2022 per i veicoli appartenenti alla categoria internazionale N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL. L’esenzione si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a partire dall’anno 2022.
Con Legge Regionale 15/2022 viene disposta anche per i veicoli immatricolati nel 2023 l’esenzione per i veicoli a più basso impatto ambientale, rientranti nelle medesime categorie già agevolate nel 2022. In particolare sono esentati dal pagamento della TA regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi:
- autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell’anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica
- veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nel 2023 omologati a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (sono da considerarsi nuovi a doppia alimentazione ai fini dell’agevolazione anche i veicoli delle medesime categorie, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1°gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione).
Per l’anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della TA regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina e a gasolio appartenenti alle categorie internazionali N1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2023. Le tre annualità decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
Viene confermata anche per l’anno 2023 l’esenzione annuale per gli autocarri alimentati a GNL – prevedendo in particolare, che i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nel 2023, appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l’annualità 2023.
Con Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 19 viene confermata l’esenzione per l’anno 2024 per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a GNL. Essa si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell’anno 2024.
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
Fino al I quadrimestre 2021, per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso Agenzia delle Entrate gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita.
Per i veicoli ricompresi negli elenchi – sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti – l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.
Nell’ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest’ultimo è tenuto al pagamento della Tassa Automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n.31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).
Il concessionario, per poter porre un veicolo in esenzione, deve risultarne proprietario negli archivi del PRA: non è più sufficiente la procura a vendere ma è obbligatoria la trascrizione del passaggio di proprietà a favore del concessionario attraverso la cosiddetta “minivoltura”.
Attenzione! A decorrere dal 1/5/2021, ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 33, ai fini dell’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli destinati alla rivendita, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli ai fini della successiva rivendita non dovranno più compilare ed inviare gli elenchi previsti dai commi 44 e 45 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Infatti, per effetto dell’avvenuta trascrizione al PRA dei veicoli destinati alla rivendita tramite minivoltura, da eseguirsi entro i termini previsti dallo stesso comma 44, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 5 del D.L. n. 953/82. L’archivio regionale si aggiornerà attraverso l’acquisizione della minivoltura dal PRA, consentendo l’entrata in interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale dei relativi veicoli, così come con la trascrizione al PRA della vendita degli stessi verrà automaticamente disposta l’uscita dal regime di sospensione. La minivoltura, in ogni caso, è l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i rivenditori autorizzati di veicoli.
Per il corretto ingresso in sospensione di pagamento della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 2° quadrimestre 2021:
- Veicoli acquisiti nel 1° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 30 aprile e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di maggio
- Veicoli acquisiti nel 2° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 agosto e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di settembre
- Veicoli acquisiti nel 3° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 dicembre e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
Per ogni quadrimestre, successivamente al mese utile per la trascrizione della minivoltura, a ciascuna impresa autorizzata o comunque abilitata al commercio dei veicoli viene inviato un file contenente l’estrazione dei veicoli posti in regime di esenzione, corredato dell’importo da corrispondere a titolo di diritti fissi, con il relativo IUV. Il mancato versamento dei diritti fissi previsti dall’articolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982, fa decadere il regime di sospensione della tassa automobilistica.
Veicoli adibiti alle funzioni di protezione civile e antincendio boschivo
Con legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 a decorrere dall’anno 2024 è riconosciuta a regime l’esenzione introdotta sperimentalmente per il 2023 con L.R. 17/23 per i veicoli adibiti alle funzioni di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nella banca dati del portale ZeroGis, gestito dalla struttura regionale competente.
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.
Rimborsi
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
- se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc.). Si precisa che in caso di furto il pagamento per l’anno successivo si ritiene non dovuto se l’evento accade entro la scadenza del bollo in corso di validità; nel caso della demolizione o radiazione per esportazione o nel caso di vendita il pagamento si ritiene non dovuto anche quando l’evento accade nel mese utile per il rinnovo.
Esempio: veicolo con periodicità Gennaio/Dicembre: il bollo 2015 non è dovuto se il furto avviene entro il 31 dicembre 2014; il bollo 2015 non è dovuto se la vendita, radiazione per demolizione o esportazione avviene entro il 2 febbraio 2015, termine utile per il rinnovo del pagamento.
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere presentate agli sportelli delle Unità Territoriali ACI di Genova. La Spezia, Savona e Imperia anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e presso gli sportelli degli Automobile Club di Genova, La Spezia, Ponente Ligure.
Per orari e contatti si rinvia alle informazioni presenti sui relativi siti istituzionali.
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
- fotocopia della carta di circolazione;
in caso di pagamento in eccesso
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
- fotocopia della carta di circolazione;
in caso di versamento non dovuto
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Sul sito di Regione Liguria alla voce “bollo auto” è presente un nuovo servizio di presentazione delle istanze di rimborso online per gli intermediari della riscossione e per i residenti fuori regione che abbiano effettuato un pagamento non dovuto su un veicolo ligure.
Il servizio permette di presentare l’istanza online inserendo i dati relativi al pagamento effettuato in modo errato (tipo di veicolo, targa, data pagamento, importo, scadenza e validità) e i dati riguardanti il soggetto non residente o l’intermediario alla riscossione (per gli intermediari, codice identificativo intermediario, partita IVA, codice fiscale, denominazione ditta), nonché i necessari dati bancari (per gli intermediari, il codice IBAN deve essere corrispondente alla ragione sociale). A seguito dell’invio dell’istanza, il servizio inoltrerà una mail di conferma di avvenuta presentazione.
Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 16,00.
Fermi amministrativi
Regione Liguria con Legge Regionale 41/2013 all’art.22 comma 3 ha disposto che il fermo amministrativo disposto dagli Agenti della Riscossione non rientra fra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Tale disposizione è vigente dal 27/12/2013.
Cosa fare se...
a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo
L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
b) devi richiedere la verifica del pagamento di un’annualità
Per richiedere la verifica del pagamento di un’annualità , l’intestatario del veicolo deve recarsi presso gli Uffici delle Unità Territoriali e degli Automobile Club Provinciali esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.
Il contribuente può verificare la correttezza dei propri pagamenti collegandosi direttamente al sito della Regione Liguria alla sezione Bollo Auto, dove inserendo numero di targa e codice fiscale è in grado di controllare direttamente la propria posizione tributaria.
c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista
Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.
d) hai pagato in misura inferiore al dovuto
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Pagina aggiornata il 2 Marzo 2026