Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Lombardia è convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.
I contribuenti interessati a richiedere informazioni sulla propria posizione tributaria possono rivolgersi alle Unità Territoriali ACI, alle Delegazioni ACI o agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio.
L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal  Contact Center Regione Lombardia (telefonicamente al numero 02.83908383 – servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00); oppure tramite procedura web guidata richiedi assistenza).

Assistenza Tasse Automobilistiche

La procedura guidata di ACI che permette di richiedere informazioni e formulare quesiti sul bollo auto a carattere generale, per le Regioni/Province Autonome che hanno attivato il servizio.

CittadinoBollo auto

Modalità di pagamento

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2026 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

Domiciliazione bancaria – Riduzione tariffe

Gli importi complessivamente dovuti sono ridotti del 15% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria.


La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche altri vantaggi:

  • pagare una commissione di € 1,00 per l’addebito (le altre modalità di pagamento prevedono commissioni superiori)
  • pagare sempre entro la scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per il ritardato pagamento.

Possono aderire:

  • le persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), proprietarie di uno o più veicoli o locatarie
  • le persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.)
  • le persone giuridiche pubbliche e private, proprietarie di un numero di veicoli non superiore a 50.

In caso di veicolo intestato a più persone, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione.
È possibile domiciliare anche il pagamento del bollo per un veicolo di nuova immatricolazione (con scadenza alla fine del mese successivo a quello d’immatricolazione) solo se il mandato perviene a Regione Lombardia entro la fine del mese precedente alla scadenza.
La domiciliazione bancaria resta valida anche per gli anni successivi ma può essere revocata in qualsiasi momento.
La domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione, dovuta per i veicoli ultratrentennali, e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate e non è prevista per il pagamento del superbollo in quanto tributo erariale..
Scopri le modalità per attivare la domiciliazione online dall’Area Personale dei Tributi di Regione Lombardia.

Pagamenti cumulativi – Riduzione Tariffe

Per pagamento cumulativo si intende un pagamento effettuato da un soggetto titolare di uno o più veicoli per il tramite di uno Studio di consulenza autorizzato da Regione Lombardia.


Con DGR n. 4559 del 19 aprile 2021 Regione Lombardia ha aggiornato le tipologie di agevolazioni ed i requisiti per accedere alla riduzione del 10% calcolata sull’importo dovuto, per i pagamenti cumulativi effettuati per conto delle seguenti categorie di contribuenti:

  • persone giuridiche ed Enti Locali con un parco veicolare superiore a 50 veicoli o che aderiscono al pagamento cumulativo in alternativa alla domiciliazione bancaria
  • società che svolgono attività di locazione finanziaria (la riduzione si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all’anno 2014) che provvedono al pagamento in alternativa ai locatari
  • società che svolgono attività di noleggio veicoli, limitatamente ai veicoli per i quali si sia provveduto alla relativa annotazione del contratto di noleggio a lungo termine nell’archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.  Si precisa che nel registro delle imprese della Camera di Commercio, l’attività di noleggio di veicoli senza conducente deve risultare esclusiva o prevalente. Per “attività prevalente” si intende l’attività da cui deriva il più elevato volume d’affari per l’impresa, incluse eventuali sedi secondarie.

Beneficiano inoltre indirettamente dell’agevolazione:

  • coloro che acquistano veicoli nuovi di fabbrica attraverso un prestito finalizzato, il cui contratto preveda che il pagamento della tassa sia effettuato dal soggetto finanziatore, previa adesione al sistema di pagamento cumulativo, in nome e per conto dell’acquirente.

L’agevolazione è concessa esclusivamente ai soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.
Le riduzioni si applicano ai soli pagamenti ordinari, effettuati in modalità cumulativa entro la scadenza di legge ad eccezione di ritardi non imputabili all’inerzia del contribuente. Le medesime agevolazioni non sono cumulabili tra loro.
Il legale rappresentante della società o dell’Ente interessato all’agevolazione dovrà:

  • dare mandato ad uno Studio di consulenza automobilistica che abbia aderito al sistema di pagamento della tassa auto in modalità cumulativa attraverso la stipula di un apposito contratto, per lo svolgimento delle attività connesse alla riscossione della tassa per i veicoli di proprietà della società con modalità cumulativa
  • compilare e trasmettere, esclusivamente via PEC, alla casella presidenza@pec.regione.lombardia.it, la domanda di adesione al pagamento in forma cumulativa utilizzando, a seconda del tipo di società rappresentata, l’apposito modulo  firmato digitalmente:

Nuove scadenze e termini di pagamento

Dal 1° gennaio 2004 per i residenti nella Regione Lombardia c’è un duplice regime di scadenze.
Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.


Veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004

Non cambia nulla rispetto alla precedente normativa (fino a che per questi veicoli, successivamente al 1° gennaio 2004, non intervengano rientri da esenzione o rientri in possesso.
La tassa automobilistica va pagata nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultimo bollo pagato (ad esempio deve essere versato entro il 30 settembre 2004 il bollo che ha scadenza agosto 2004).
Se l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo.

Veicoli interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione o rientro in possesso a partire dal 1° gennaio 2004 e veicoli provenienti da fuori Regione

Per i veicoli che, dal 1° Gennaio 2004, sono interessati dai seguenti eventi:
a) prima immatricolazione
b) rientro da esenzione o rientro in possesso
c)tutti i mesi dell’anno sono possibili mesi di scadenza.

Devono essere seguite le seguenti regole:

  • la periodicità del veicolo è individuata sempre dal mese di prima immatricolazione;
  • la scadenza è sempre quella del mese precedente il mese di prima immatricolazione.
    Ad esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre/settembre;
  • se l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo;
  • per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo per il pagamento del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

a) Veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2004
Per il primo pagamento il termine ultimo del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione.

b) Veicoli interessati da rientro da esenzione o rientro in possesso
Il pagamento decorre dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione o il rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione.
Il termine ultimo per il primo pagamento del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese successivo al “rientro da esenzione” o al “rientro in possesso”.

Ai fini di un progressivo allineamento delle scadenze alla regola fissata dalla l.r. 10/2003, secondo la quale il pagamento della tassa automobilistica è dovuto nel mese di immatricolazione, a decorrere dal 1° marzo 2018, anche per i veicoli provenienti da fuori regione a qualsiasi titolo, è dovuto  un periodo di raccordo con il mese di immatricolazione in occasione della scadenza del periodo di validità della tassa dovuta nella regione di provenienza.

Pagamenti inferiori all’annualità

A decorrere dal 1° gennaio 2004, tutti i versamenti hanno periodicità annuale, tranne nei seguenti casi:

  • gli autocarri e complessi autotreni ed autoarticolati possono pagare con periodicità quadrimestrale;
  • gli autocarri e complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 tonnellate e inferiore a 12 tonnellate possono pagare con periodicità quadrimestrale,
    solo se contestualmente alla tassa sulla motrice è dovuta anche la tassa sulla massa rimorchiabile;
  • la tassa sulla massa rimorchiabile può essere pagata con periodicità quadrimestrale;
  • i veicoli adibiti a locazione senza conducente possono pagare con periodicità quadrimestrale;
  • infine sono ammessi i pagamenti frazionati su base mensile per tutti i veicoli, quando il frazionamento è determinato dal riallineamento alle nuove scadenze previste dalla normativa della Regione Lombardia.

L’importo mensile relativo a pagamenti inferiori all’annualità si calcola mediante la seguente formula:
(importo annuale x KW x mesi) / 12
ovvero
(importo annuale x CV x mesi) / 12

Legge Regionale n.10 del 14/07/2003

Circolare Regionale n.3 del 13/01/2004

Ciclomotori e quadricicli leggeri

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della L.R. 24/2014, da parte dei residenti in Lombardia non è più dovuta la tassa di circolazione annuale per ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. “Minicar”).
Eventuali pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2014, sono rimborsabili.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

Ecoincentivi regionali 2026

Regione Lombardia nella Legge regionale n.20 del 30 dicembre 2025 ha confermato anche per il 2026 gli eco-incentivi già previsti nei precedenti anni, con le modalità contenute nel Decreto n.177 del 13 gennaio 2026.


L’esenzione triennale dal pagamento della tassa auto è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche per le autovetture ad uso privato classe Euro 6 di potenza non superiore a 100 Kw, aventi le caratteristiche di seguito riportate. L’esenzione viene applicata per le auto acquistate (o acquisite in regime di locazione finanziaria) nel corso del 2026, se nello stesso anno si demolisce un veicolo appartenente alle classi emissive sotto riportate. Per le auto nuove la data di riferimento è quella di immatricolazione, per quelle usate la data dell’atto di acquisto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico. L’autovettura è ammessa al beneficio anche se immatricolata dopo il 31 dicembre 2026, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Il veicolo oggetto di demolizione deve essere intestato al proprietario/locatario dell’auto nuova o a persona appartenente al suo nucleo familiare. A ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura.

L’esenzione triennale dal pagamento della tassa auto è cumulabile, se più favorevole, con il beneficio previsto per l’acquisto di veicoli dotati di strumentazione di ricarica esterna. Trascorsi i 3 anni si beneficerà della riduzione del 50% della tassa auto per i 2 anni successivi.

Si precisa che i veicoli elettrici e i veicoli alimentati esclusivamente a gas (GPL o metano) sono esenti dal pagamento della tassa auto (vedi risoluzione 1/2005).

Caratteristiche tecniche dei veicoli da destinare alla rottamazione

Per usufruire dell’agevolazione i veicoli demoliti, a prescindere dalla cilindrata, devono appartenere ad una delle seguenti classi emissive (il dato è riportato sulla carta di circolazione):

  • Euro 0 benzina o diesel, non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE o 93/59/CEE;
  • Euro 1 a benzina o diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE;
  • Euro 2 diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, o 98/77/CE;
  • Euro 3 diesel, omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A;
  • Euro 4 diesel, omologati ai sensi delle direttive 92/97 CE – 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; 2003/76/CE-B; 98/77/CE RIF. 98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 999/96/CE riga B1; 2001/100/CE-B; 2001/1/CE RIF. 98/69/CE-B; 2001/27/CE – RIF 1999/96/CE riga B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE – RIF 2005/55/CE riga B1; 2006/51/CE – RIF 2005/55/CE riga B1; 2001/1/CE – RIF. 98/69/CE-B (con dispositivo antiparticolato); 2001/100/CE-B (con disp. antip.); 2002/80/CE-B (con disp. antip.); 2003/76/CE-B (con disp. antip.);
  • veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure Euro 1 a benzina oppure gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4.N.B.: non è possibile accedere al beneficio se il veicolo viene radiato dal P.R.A. per esportazione all’estero.

Caratteristiche tecniche dei veicoli da acquistare

L’autovettura acquistata (anche in leasing), nuova di fabbrica o usata, deve:

  • appartenere alla categoria M1 (destinata al trasporto di persone, avente non più di 8 posti, oltre a quello del conducente)
  • appartenere alla classe emissiva Euro 6
  • essere una potenza non superiore a 100 kw
  • essere immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021
  • avere alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o solo a benzina.

Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli alimentati a gasolio, anche se non esclusivamente.

Ulteriori precisazioni:

  • per usufruire dell’esenzione triennale, l’immatricolazione – o la trascrizione dell’acquisto in caso di usato – deve avvenire nel 2026, così come nel 2026 deve essere demolito il veicolo inquinante. L’autovettura è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2025, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data
  • per i veicoli di nuova immatricolazione, l’esenzione decorre dal mese di immatricolazione ed ha validità per 3 anni
  • per i veicoli acquistati usati, anche se provenienti da altra regione, l’esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario successivo all’uscita dal regime di sospensione d’imposta
  • in caso di demolizione del veicolo inquinante nel corso del 2026, l’esenzione triennale dal pagamento del bollo auto è riconosciuta anche se l’auto nuova di fabbrica risulti immatricolata nel 2027, purché il contratto di acquisto con il concessionario risulti perfezionato entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di compravendita tra privati, la data di riferimento è quella dell’autenticazione della firma apposta sull’atto di vendita
  • il beneficiario dell’agevolazione sarà tenuto al pagamento della tassa auto dal mese successivo a quello di scadenza dell’esenzione, che in genere coincide con il mese di immatricolazione
  • in caso di vendita dell’autovettura, entro il periodo di validità dell’agevolazione, ad un soggetto residente in Lombardia, questi continuerà a beneficiare dell’esenzione per il periodo residuo
  • in caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario al di fuori della Lombardia, l’esenzione cesserà, a decorrere dal periodo d’imposta successivo

veicoli storici

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. c) della Legge Regionale 6 agosto 2021, n.15, e come precisato con la Risoluzione n. 1/2021, dal 1° gennaio 2022 l’esenzione dal bollo auto e dalla tassa di circolazione è automaticamente riconosciuta agli autoveicoli e ai motoveicoli ultraventennali iscritti nei seguenti registri storici:


  • A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano)
  • F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana)
  • Storico FIAT
  • Storico LANCIA
  • Storico ALFA ROMEO

purché si sia provveduto a far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 1048, della legge 145/2018, rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione Civile o presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA). Tale informazione sarà acquisita all’archivio della tassa auto e produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione.
L’esenzione è riconosciuta dal periodo di imposta in corso esclusivamente al compimento del 20° anno dalla costruzione, a condizione che l’annotazione sia effettuata entro il terzo mese successivo.
Sono altresì acquisite all’archivio regionale della tassa auto le annotazioni sulla carta di circolazione dei Certificati di Rilevanza Storica registrate prima del 1° gennaio 2022.
Poiché l’annotazione sulla carta di circolazione fa riferimento al veicolo, in caso di successivi passaggi di proprietà, il nuovo proprietario non dovrà comunicare le avvenute variazioni a Regione.
Le esenzioni riconosciute entro il 31 dicembre 2021, tramite le vecchie procedure, restano valide ma in caso di un futuro passaggio di proprietà del veicolo esente, il nuovo proprietario, per conservare il diritto all’esenzione, dovrà far annotare il Certificato di Rilevanza Storica sulla carta di circolazione.
L’esenzione è inoltre riconosciuta ai veicoli appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro aventi tra gli scopi sociali la tutela dei veicoli di interesse storico o la diffusione della cultura della valorizzazione dei veicoli storici finalizzata ad incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione e il recupero dei veicoli a motore attraverso l’attenzione all’aspetto tecnico, alla storia e all’importanza sociale. In tale ambito la Regione Lombardia con l’art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 25,  ha introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa auto per i veicoli iscritti al Registro ACI Storico. Nella Risoluzione n.2/2021 sono contenute disposizioni di dettaglio.
A differenza della modalità automatica prevista per i veicoli iscritti ai Registri storici di cui all’articolo 60 del Codice della Strada, per i veicoli iscritti al Registro ACI Storico la fruizione del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta attraverso un procedimento ad istanza di parte.
Pertanto, gli interessati dovranno presentare istanza utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Regione, corredata da documentazione attestante l’iscrizione del veicolo nonché l’associazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa auto al club tenutario del Registro.
L’iscrizione produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza. L’istanza presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 20° anno dalla costruzione consente il riconoscimento dell’esenzione dalla tassa auto dal periodo di imposta in corso. In sede di prima applicazione del comma 4bis dell’art. 48 della l.r. 10/2003, i veicoli già iscritti nel Registro Aci Storico potranno beneficiare dell’esenzione a decorrere dal primo periodo di imposta dell’anno 2022, a condizione che l’istanza sia presentata entro il 31 maggio 2021.
In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l’acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al club tenutario del Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento.
Con legge regionale n.9 del 29/12/2023 l’esenzione è stata riconosciuta, con effetto dal 2022, anche ai veicoli ultraventennali iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.) per i quali gli interessati abbiano presentato apposita istanza corredata da documentazione attestante l’iscrizione del veicolo, nonché l’associazione del soggetto obbligato al pagamento al citato registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l’acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento del medesimo registro.
L’iscrizione produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza. L’istanza presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 20° anno dalla costruzione consente il riconoscimento dell’esenzione dalla tassa auto dal periodo di imposta in corso. In sede di prima applicazione, i veicoli già iscritti nel R.I.V.S. potranno beneficiare dell’esenzione a decorrere dal primo periodo di imposta dell’anno 2024, a condizione che l’istanza sia presentata entro il 31 maggio 2024 (vedi Risoluzione 1/2024).

Riduzioni ed esenzioni per veicoli ultratrentennali
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone (con esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale), in carenza dell’annotazione del Certificato di Rilevanza Storica sulla carta di circolazione,  godono anch’essi di esenzione, a sensi della l.342/2000; in tal caso è però dovuta la tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa annuale , pari a:

  • 30,00 euro per le autovetture
  • 20,00 euro per i motoveicoli

veicoli destinati alle persone con disabilità

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture;
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
  • gli autoveicoli per trasporti specifici di persone in particolari condizioni;
  • le motocarrozzette;
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo;
  • i motoveicoli per trasporti specifici;
  • quadricicli leggeri alimentati a benzina e gasolio (esclusivamente a favore della persona con disabilità che immette su pubblica strada il veicolo);
  • autocaravan (esclusivamente a favore della persona con disabilità che immette su pubblica strada il veicolo).

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc),  ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
A decorrere dal 2025 Regione Lombardia elimina il riferimento al limite di cilindrata per il riconoscimento dell’esenzione a favore delle persone con disabilità, ed introduce il criterio del limite della potenza fiscale.
Pertanto dal 2025, per i veicoli di competenza della Regione Lombardia, le esenzioni PH sono riconosciute a condizione che non abbiano più di 185 KW, a prescindere dall’alimentazione e dalla cilindrata.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai soggetti con  disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto in condizione di disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. L’esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell’avvenuto riconoscimento del beneficio (se lo stesso è avvenuto successivamente al 31.12.2003).Tuttavia l’esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona in condizione di  disabilità o del soggetto cui la stessa sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:

Regione Lombardia
Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano

e vanno presentate presso l’Ufficio Tasse Automobilistiche delle Unità Territoriali ACI, le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.

È possibile anche inoltrare le istanze online previa registrazione nell’Area Personale del Portale dei tributi di Regione Lombardia.

Sono previste cinque tipologie di esenzione:

1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti

Il soggetto deve essere stato riconosciuto persona con disabilità affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento dell’interessato nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

2) Persone con necessità di sostegno intensivo, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (L.104/92 art.3 comma 3) o il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
  • Copia del documento d’identità del richiedente.

3) Condizione di disabilità per la quale è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento

Il soggetto deve essere stato riconosciuto persona in condizione di disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono l’indennità di accompagnamento
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
  • Copia del documento d’identità del richiedente.

4) Cecità o sordità

Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del certificato, rilasciato da Commissioni mediche pubbliche, che riconosca lo stato di persona con disabilità e che attesti la cecità o la sordità;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
  • Copia del documento d’identità del richiedente.

5) Sindrome di Down

Hanno diritto all’esenzione i soggetti con Sindrome di Down, oppure i familiari cui sono fiscalmente a carico, a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Certificazione medica da cui risulti che la persona è affetta da Sindrome di Down;
  • Accertata necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 che può essere attestata anche dal medico di base;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

esenzioni ONLUS

Le ONLUS con finalità di solidarietà sociale, espressamente indicate nel relativo statuto o atto costitutivo, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di cui risultano soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale, in  qualità di soggetti intestatari oppure di soggetti utilizzatori in caso di locazione o di leasing finanziario, secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico.


Il riconoscimento è automatico; non è necessario per la Onlus presentare una specifica istanza.
Esenzione tassa di circolazione per rimorchi di massa inferiore a 3,5 tonnellate.
È riconosciuto il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 tonnellate la cui carta di circolazione risulti intestata a soggetto ONLUS.
L’esenzione è riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:

  • La carta di circolazione del rimorchio di massa inferiore a 3,5 tonnellate deve essere intestata alla ONLUS;
  • a motrice che aggancia il rimorchio di massa inferiore a 3,5 tonnellate deve essere di proprietà della medesima ONLUS cui risulti intestata la carta di circolazione del rimorchio stesso;
  • Il rimorchio deve essere al traino della motrice di cui al punto precedente.

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

I veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Lombardia, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di pratica di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell’impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite “minivoltura” la cui data dell’atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo.


L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data della minivoltura e fino alla data della rivendita o radiazione del veicolo.
Nel caso di veicoli di proprietà dell’impresa autorizzata al commercio di veicoli, la tassa automobilistica è dovuta per l’intero periodo d’imposta decorrente dalla data di immatricolazione e l’eventuale sospensione dal pagamento (per es. per i veicoli cosiddetti “a chilometri zero”) avrà effetti, sempre in regime di minivoltura, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data della minivoltura stessa.
Nel caso di veicoli che entrano a far parte del patrimonio dell’impresa autorizzata che ne può disporre ai fini aziendali,  l’impresa, in quanto soggetto passivo, deve corrispondere la tassa automobilistica regionale secondo le disposizioni dell’art. 41 della l.r. n. 10/03.
Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un’impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un’altra, parimenti autorizzata, non interrompe il regime di sospensione se il passaggio avviene ai sensi dell’articolo 44, comma 12, della l.r. n. 10/2003.
A partire dall’anno 2018, per la Lombardia e con riferimento ai veicoli presi in carico dal 2 gennaio 2018, le sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica conseguenti all’acquisto di veicoli destinati alla rivendita verranno attivate automaticamente sulla base dei dati delle minivolture trascritte al PRA.
Pertanto, non sarà più necessario che i rivenditori autorizzati inoltrino a Regione Lombardia alcuna comunicazione. Di conseguenza, verrà anche disattivato l’apposito applicativo in precedenza messo a disposizione delle aziende per trasmettere i dati.
Analogamente, le sospensioni saranno disattivate sulla base dei dati PRA relativi alle successive rivendite e radiazioni dei veicoli.
Nel mese successivo al quadrimestre di riferimento, Regione provvederà a trasmettere ai rivenditori tramite PEC una rendicontazione dei veicoli acquisiti con l’indicazione dell’importo da versare a titolo di diritti (€ 1,55 per veicolo preso in carico) e le modalità di pagamento.  I soggetti interessati provvedono al versamento, in unica soluzione, tramite procedura telematica, entro il mese successivo alla messa in disponibilità dell’elenco dei veicoli posti in sospensione d’imposta nel corso del quadrimestre di riferimento.
Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all’impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione della minivoltura.
Per i veicoli acquisiti con minivoltura per la rivendita a decorrere dal 1° gennaio 2022, non sono più dovuti i diritti fissi, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett.b) della Legge Regionale 6 agosto 2021, n.15.

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

ulteriori riduzioni

La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta per:


    1. autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75%;
    2. autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40%;
    3. autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell’art. 85 del CdS), riduzione del 50%;
    4. autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30%;
    5. autoveicoli ibridi o con doppia alimentazione omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva di impianto (gas naturale, GPL), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100);
    6. veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 a doppia alimentazione (benzina/elettricità, GPL/elettricità), immatricolati nuovi di fabbrica, dal 01/01/2019 al 31/12/2022, riduzione del 50% per 5 anni d’imposta decorrenti da quello di immatricolazione;
    7. veicoli immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw e appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna: riduzione del 50 per cento per cinque anni d’imposta decorrenti dal mese di immatricolazione;
    8. veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, di potenza termica fino a 100 Kw, immatricolati per la prima volta, anche all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 2026, riduzione del 50 per cento dal pagamento della tassa automobilistica dalla data di prima immatricolazione per i periodi come di seguito indicati:
      – sessanta mesi se le emissioni di CO2 sono comprese fra 1 e 60 g/km;
      – ventiquattro mesi se le emissioni di CO2 risultano superiori a 60 g/km e fino a 120 g/km.
      Per i veicoli provenienti dall’estero o da altra Regione, l’esenzione si applica per i soli periodi residuali rispetto alla data di prima immatricolazione ricadenti nella competenza della Regione Lombardia;
    9. autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente: riduzione del 20 per cento;
    10. pagamenti in modalità cumulativa  (vedi Pagamenti cumulativi – Riduzione Tariffe);
    11. pagamenti in modalità di Domiciliazione bancaria (vedi Domiciliazione bancaria – Riduzione 15% tariffe).

ulteriori esenzioni

Ai casi di esenzione previsti dall’articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:


a) veicoli elettrici, e veicoli con alimentazione esclusiva a gas, e dal 2019 veicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno;
b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
c) autoveicoli che effettuano il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri;
d) autoambulanze adibite all’espletamento di servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
e) veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati ad enti pubblici territoriali, a partire dal 2020.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario).

Regione Lombardia inoltre nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero di un veicolo riconosce il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita. L’importo rimborsabile è calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento (l’annotazione al PRA per l’esportazione) fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità. Non è possibile ottenere il rimborso se l’evento si è verificato nell’ultimo mese di validità del versamento. Per i casi di furto o esportazione all’estero è indispensabile ai fini del rimborso che siano già state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità.
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:

Regione Lombardia
Presidenza
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano

e vanno presentate presso l’Ufficio Tasse Automobilistiche delle Unità Territoriali ACI, le  Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
    fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.

Perdita di possesso del veicolo

Perdita di possesso per furto, demolizione ed esportazione all’estero del veicolo

A decorrere dal 1° gennaio 2004 nei seguenti casi:
a)perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA;
b)demolizione, certificata ai sensi dell’art.46 del D. Leg.vo 5/2/1997 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;
c)esportazione all’estero, previa annotazione al PRA della relativa formalità
è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l’evento non si sia verificato nell’ultimo mese del periodo di imposta.


Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l’evento.
Nelle fattispecie a) e b) se la data dell’evento ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità vengano presentate al PRA.
Nella fattispecie c) se la data dell’evento ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che la relativa formalità venga presentata al PRA entro il medesimo termine di pagamento della tassa.
Per le esportazioni e demolizioni si concede il rimborso frazionato solo se il soggetto che ha presentato la formalità è lo stesso da cui era dovuto il pagamento all’inizio del periodo. In caso di formalità richiesta da soggetto non intestatario non si riconosce il rimborso.
Il rimborso non viene concesso:

  • in caso di vendita del veicolo prima della scadenza della tassa
  • se il pagamento è relativo a tassa di circolazione
    quando la somma spettante è inferiore a € 15,01
  • in caso di esportazione, l’annotazione al PRA cade nell’ultimo mese di validità del pagamento.
  • nel caso di pagamento tardivo effettuato
  • successivamente all’annotazione degli eventi di cui sopra il sistema procede a calcolare la tassa dovuta in ragione dei mesi di effettivo possesso maggiorata delle sanzioni e degli interessi applicate sull’intero importo a suo tempo dovuto.

Altri casi di indisponibilità del veicolo

Non sono dovute le tasse automobilistiche in caso di perdita di possesso per eventi diversi dal furto e in caso di indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (sequestro, confisca, pignoramento), a condizione che le relative pratiche siano state annotate al PRA.
L’esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della formalità al PRA.

Cosa fare se...

a) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

b) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Servizi aggiuntivi

RicordaLaScadenza

Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.

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Pagina aggiornata il 4 Maggio 2026