Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Puglia, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della Regione Puglia
Regione Assistenza diretta e-mail
Puglia tel 080 2206050 richiedi assistenza

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è assicurata anche dal personale delle Unità Territoriali ACI.

È inoltre possibile fruire dell’attività di assistenza ed intermediazione per il controllo della propria posizione tributaria, degli Automobile Club, delle Delegazioni ACI, delle Agenzie e degli Studi di consulenza abilitati

La prestazione richiesta, ove non comporti la bonifica dell’archivio automobilistico regionale, è soggetta a una remunerazione a carico del contribuente pari al costo massimo di euro 6,50 oltre IVA, con rilascio della relativa attestazione.

Modalità di pagamento

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2026 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.


Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l‘esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 30,00 per gli autoveicoli
  • Euro 20,00 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di costruzione o immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%. Limitatamente alla periodicità gennaio/dicembre 2019, il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il 31 gennaio 2019, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

veicoli destinati alle persone con disabilità

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc),  ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto con disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico. L’esenzione spetta anche per i veicoli dei quali  il soggetto con disabilità sia utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza  conducente.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le istanze di esenzione (file pdf, 283 kb) vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI, anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf),le Delegazioni ACI e le Agenzie di pratiche auto autorizzate.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona in condizione di disabilità affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il soggetto con disabilità in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento della persona con disabilità nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la  persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

2) Patologia che comporta limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni,
    c) l’accertata condizione di persona con necessità di sostegno intensivo. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti affetti da disabilità fisica titolari dell’indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato ala persona con disabilità).

3) Patologia mentale o psichica
Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) una patologia di tipo mentale o psichico,
    c) l’accertata necessità di sostegno elevato o molto elevato,
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica, veicoli a idrogeno

Conformemente alle disposizioni statali vigenti su tutti il territorio nazionale, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.


Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Nella Regione Puglia i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.
Regione Puglia ha disposto l’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive, anche per i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica.
Inoltre, con Legge Regionale n.34 del  23 luglio 2019 Regione Puglia ha esteso l’esenzione temporanea ai veicoli alimentati a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Anche in questo caso l’esenzione riguarda il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e le cinque annualità successive.
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, oppure ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica, oppure a idrogeno devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia  la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

esenzioni ONLUS

A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le autoambulanze ed i veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché quelle di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle ONLUS adibite al trasporto e al soccorso, regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia, la cui destinazione, l’uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione.


L’istanza dovrà essere indirizzata alla Regione Puglia presso le sedi che saranno individuate dalla stessa Regione.
La Regione Puglia, con legge regionale n. 20 del 6 giugno 2017, abrogando il comma 1 quater dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), come aggiunto dall’articolo 21 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20, e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, ha modificato la normativa in essere e stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 10 marzo 2014 n.7. Le modalità e gli adempimenti necessari per usufruire dell’esenzione sono contenuti nell’art.2 della citata legge.

L’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte è rinvenibile al seguente link: https://protezionecivile.regione.puglia.it/

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, gli elenchi quadrimestrali cartacei di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita fino al 3° quadrimestre 2023. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.


Per i veicoli ricompresi negli elenchi l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.

Attenzione! Dal 1° gennaio 2024 con Legge Regionale 29 dicembre 2023, n.37 all’art. 10 sono state introdotte rilevanti novità:

  • È stato riaffermato il principio per cui non con costituisce titolo per l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l’avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA (obbligo di minivoltura);
  • Non è più necessario l’invio degli elenchi quadrimestrali per poter mettere in sospensione i veicoli acquisiti per la rivendita, poiché l’avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo entro il mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, sostituisce integralmente l’obbligo di comunicazione mediante elenchi che, pertanto, non dovranno essere più spediti.
  • Non è più dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita
  • Le nuove disposizioni trovano applicazione per i veicoli acquisiti ai fini della rivendita a decorrere dal 1° gennaio 2024.

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

Veicoli interessati da furto e demolizione

Ai sensi della L.R. n.25 del 4/12/2003 l’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso sia stato oggetto di furto o sia stato demolito entro il termine utile per il pagamento della tassa con l’obbligo di presentazione della relativa formalità di annotazione al PRA.
In particolare, per quanto riguarda il furto, se non è stato effettuato il pagamento e successivamente si ritrova il veicolo, le tasse sono dovute per l’intero periodo, ma senza applicazione di sanzioni né interessi.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.10 del 28 marzo 2019 è riconosciuto il rimborso (o la compensazione) di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all’evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a tre. L’evento del furto deve essere obbligatoriamente trascritto al PRA.

Dal 1° gennaio 2026 le Istanze di rimborso devono essere inoltrate tramite il Portale del contribuente della Regione Puglia.
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro  15,49.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Ai sensi della Legge Regionale n.25 del 4/12/2003 l’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario. Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.
In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) richiesta attestazione versamento

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.

c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

d) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Servizi aggiuntivi

RicordaLaScadenza

Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.

CittadinoBollo auto

Pagina aggiornata il 2 Marzo 2026