Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Sicilia, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della Regione Siciliana
Regione Assistenza diretta e-mail
Sicilia tel. 091 7999010 richiedi assistenza

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI  e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

Modalità di pagamento

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2026 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Regolarizzazione agevolata mancati pagamenti

La Regione Siciliana con legge regionale n.16 del 10 agosto 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha disposto che si possono regolarizzare i mancati o insufficienti pagamenti del bollo auto, in scadenza tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021, senza incorrere nelle sanzioni e senza dover pagare gli interessi, purché la regolarizzazione avvenga entro il 30 novembre 2022.


Con l’art. 3 della L.R. 13 dicembre 2022 n. 18 è stata disposta la riapertura dei termini per i pagamenti agevolati, relativamente ad omessi o insufficienti versamenti della Tassa Automobilistica Regionale per gli anni dal 2016 al 2021, stabilendo come nuovo termine di scadenza il 28 febbraio 2023, prorogato prima al 30 aprile, poi al 31 ottobre 2023, rispettivamente dalla L.R. 4/2023 e dalla L.R. 9/2023.

Attenzione: riapertura dei termini nel 2024 e nel 2025

Con L.R. 1/2024 la Regione Siciliana ha disposto la riapertura dei termini per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, degli omessi o insufficienti versamenti del bollo auto per gli anni dal 2016 al 2022, stabilendo come nuovo termine di scadenza il 30 giugno 2024 che, essendo giorno festivo, si considera differito al 1° luglio 2024.
Nella Legge di stabilità regionale 2025-2027 (L.R. 9 Gennaio 2025 n. 1) all’art.3 la Regione ha disposto che a partire dal 15 gennaio 2025 non si procede all’applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica dovuti per gli anni dal 2016 al 2023, purché il relativo versamento sia effettuato entro il 30 aprile 2025 ovvero, qualora l’importo complessivo della tassa da versare per singolo contribuente sia superiore a 5.000 euro, entro il 30 giugno 2025. Le modalità attuative della definizione agevolata di cui all’art. 3 della L.R. 9 gennaio 2025, n. 1 sono contenute nel D.D.G. n.108 del 4 febbraio 2025.

Con L.R. 21 del 12/05/2025, all’art. 3 la Regione ha prorogato al 30 giugno 2025 il termine utile per tutti i pagamenti per gli anni dal 2016 al 2023 a prescindere da soglie debitorie.

Con L.R. n.31 del 22/10/2025, all’art. 18 la Regione ha ulteriormente disposto che non si procede all’applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2024, purché il versamento sia effettuato entro il 31 dicembre 2025.

Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:

  • Rapporti tributari con sentenza passata in giudicato;
  • Ruoli affidati all’Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in oggetto, siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari ed immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari.

Per aderire alla regolarizzazione agevolata, il pagamento si dovrà effettuare esclusivamente nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto autorizzate, e non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità differenti.
L’adesione alla regolarizzazione agevolata non dà luogo al rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di tassa automobilistica regionale, di sanzioni ed interessi.

Novità! Legge Regionale n.1/2026

La Regione Siciliana con legge regionale n.1 del 5 gennaio 2026 all’art.6 ha introdotto disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

Con D.D.G n. 315 del 1° aprile 2026 è stata approvata la Disposizione attuativa.

L’art.6, comma 1 prevede che “la tassa automobilistica regionale di cui alla legge regionale 11 agosto 2015 n. 16 e successive modificazioni, dovuta dalle imprese per le autovetture e gli altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW immatricolati a decorrere dall’1 gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2028, è ridotta del 25 per cento per i primi tre anni dall’immatricolazione. La riduzione spetta alle imprese che, alla data della nuova immatricolazione, risultano già intestatarie di almeno dieci autovetture o altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW.”

Per usufruire della riduzione, a partire dal 14 aprile occorre recarsi presso gli ordinari punti di riscossione, e presentare apposita istanza compilata esclusivamente sul Modello A1, allegato al citato decreto n.315/2026.
E’ importante sapere che:

  • La riduzione sarà applicata solo per i pagamenti effettuati entro gli ordinari termini di pagamento
  • In fase di prima applicazione, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026 saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2026
  • I veicoli devono essere intestati a soggetti siciliani; non è ammessa la riduzione nei casi in cui il soggetto passivo di imposta non sia coincidente con l’intestatario (sono quindi esclusi gli utilizzatori)

Ai sensi del comma 2, a decorrere dall’1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, sono previste:

  • esenzione quinquennale per veicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ecologica
  • esenzione quinquennale per i veicoli di nuova immatricolazione degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale (APS) e della protezione civile iscritte regolarmente al RUNTS.

Ai sensi del comma 4 della LR 2/2026 sono inoltre prorogate per il triennio 2026-2028 le disposizioni di cui al comma 59 dell’articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni.

Per ulteriori dettagli sulle esenzioni vedere la specifica sezione.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.


Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 25,82 per gli autoveicoli
  • Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) – fino  al 2014 sono state previste agevolazioni fiscali.
Attenzione: la Legge 23 dicembre 2014, n.190  (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione  per i veicoli ultraventennali, pertanto a decorrere dal 2015 questi veicoli sono nuovamente assoggettati al pagamento dell’ordinaria tassa automobilistica, a prescindere dal fatto che il veicolo sia posto o meno in circolazione.
Sui veicoli storici, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Regione Siciliana con Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 ha disposto:

  • All’art.50, comma 1, che I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai Registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli.
  • È importante rilevare che anche i veicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, non iscritti nei citati Registri certificatori, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 1 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica e, in caso di utilizzo su pubblica strada, sono assoggettati alla succitata tassa di circolazione forfettaria annua.
  • All’art.50, comma 2 che gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai Registri degli enti certificatori, a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli.

Attenzione: la Corte Costituzionale con sentenza n.133 del 22 marzo 2017, depositata il 7 giugno 2017,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3:

  • sia dell’art.50, comma 1, laddove prevede che i veicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, debbano essere  iscritti ai Registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per poter usufruire dell’esenzione della tassa di proprietà; pertanto per poter godere dell’esenzione, non è necessaria alcune iscrizione ai Registri Storici, purché sussistano gli altri requisiti;
  • sia dell’art.50, comma 2, laddove viene estesa l’esenzione anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai Registri degli enti certificatori, in contrasto con quanto previsto dal legislatore nazionale. Pertanto, eventuali istanze di esenzione già accettate dalla Regione Siciliana per gli anni 2016 e 2017 devono intendersi revocate e, come precisato in calce all’istanza presentata, “nel caso di eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle Legge Regionale n.3/2016 da parte della Corte Costituzionale, i soggetti beneficiari dovranno versare alla Regione le somme dovute per l’intero pagamento della tassa automobilistica, per ogni anno, rispetto ai rapporti giuridici non esauriti alla data della pronuncia e secondo quanto verrà specificato nelle motivazioni della stessa sentenza”. Per la regolarizzazione della tassa insufficientemente versata, la Regione Siciliana consente la possibilità di effettuare pagamenti integrativi entro il corrente anno senza applicazione di sanzioni né di interessi.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.  Limitatamente alla periodicità gennaio/dicembre 2019, il certificato di rilevanza storica  annotato sulla carta di circolazione entro il 31 gennaio 2019, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

veicoli destinati alle persone con disabilità

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture;
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
  • gli autoveicoli per trasporti specifici;
  • le motocarrozzette;
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo;
  • i motoveicoli per trasporti specifici.

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc),  ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto con disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se lo stesso è fiscalmente a suo carico. L’esenzione spetta anche per i veicoli dei quali il soggetto con disabilità sia utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:

Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 17
90141 Palermo

e vanno presentate presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento della persona con disabilità nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità;
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

2) Patologia che comporta limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità, con necessità di sostegno intensivo, affetto da una patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità;
    b) l’affezione da patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni;
    c) la situazione di accertata necessità di sostegno elevato o molto elevato. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con disabilità fisica titolari dell’indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

3) Patologia mentale o psichica
Il soggetto deve essere stato riconosciuto persona in condizione di disabilità, con necessità di sostegno intensivo, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità;
    b) una patologia di tipo mentale o psichico;
    c) l’accertata condizione di necessità di sostegno elevato o molto elevato;
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità;
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL, gas Metano, con alimentazione ibrida o a idrogeno

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.


Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Inoltre la Regione Siciliana con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 all’articolo 3 ha disposto l’esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno. Anche i veicoli immatricolati nel 2019 provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma godono dell’esenzione, ma a decorrere dal periodo di competenza della Sicilia limitatamente al periodo residuo dei 36 mesi calcolati dalla data di immatricolazione.
Con Legge Regionale del 25 maggio 2022, n.13 l’esenzione triennale introdotta dalla L.R. 1/2019 è stata estesa ai veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024.

Con legge regionale n.1 del 5 gennaio 2026 la Regione Siciliana, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ha disposto per i veicoli di nuova immatricolazione, con alimentazione elettrica, ibrida elettrica/termica di tipo plug-in LNG e BioLNG full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni dall’immatricolazione.
I dettagli applicativi sono contenuti nella Disposizione attuativa dell’art. 6 della L.R n.1/2026.

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio gli elenchi quadrimestrali cartacei, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita fino al 3° quadrimestre 2023. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.


Per i veicoli ricompresi negli elenchi l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.
Attenzione! Dal 1° gennaio 2024 con Legge Regionale 27 luglio 2023, n.9 all’art. 15, comma 6, sono state introdotte rilevanti novità:

  1. non devono essere più spediti gli elenchi contenenti i veicoli da inserire in sospensione di imposta;
  2. gli obblighi di comunicazione risultano pienamente adempiuti con l’avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo;
  3. resta dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita;
  4. il mancato pagamento del diritto fisso comporta l’uscita dal regime di sospensione con il conseguente obbligo del pagamento della tassa automobilistica in capo al concessionario;
  5. entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di aprile, agosto e dicembre ogni concessionario è tenuto al pagamento del diritto fisso per ogni veicolo per il quale nel quadrimestre di riferimento è avvenuta la trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Esclusivamente per il versamento relativo al primo quadrimestre 2024 il termine per effettuare il pagamento è fissato al 10/06/2024;
  6. il pagamento può essere effettuato anche cumulativamente per più veicoli.

Al fine di uniformare la modalità di pagamento, si dispone che ogni concessionario compili il modello di pagamento pagoPA direttamente dal portale della Regione Sicilia, digitando nella finestra di “cerca un servizio” il codice numerico “0812”, specificando nella causale il quadrimestre di riferimento ed il numero dei veicoli posti in sospensione.
Per la scadenza relativa al primo quadrimestre 2024 sono fatti salvi i pagamenti pervenuti all’IBAN IT04I0760104600000000784900.
Informazioni di dettaglio sono state fornite dalla Regione Siciliana, tramite Comunicato reperibile sul sito regionale.

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

esenzione enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale (APS) e della protezione civile iscritte al RUNTS

Con legge regionale n.1 del 5 gennaio 2026 la Regione Siciliana, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ha disposto l’esenzione quinquennale per i veicoli di nuova immatricolazione degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale (APS) e della protezione civile iscritte regolarmente al RUNTS.
Per godere dell’esenzione, i soggetti iscritti al RUNTS devono autocertificare i requisiti previsti dalla norma agevolativa mediante presentazione dell’istanza esclusivamente tramite Modello A2 allegato alla Disposizione attuativa dell’art. 6 della L.R n.1/2026.

esenzione associazioni di volontariato ed associazioni di volontariato di protezione civile

La Regione Siciliana con legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2023, articolo 26, commi 59 e 60, ha disposto l’esenzione del bollo auto per il triennio 2023-2025 per i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni, e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile.


Con legge regionale n.1 del 5 gennaio 2026, all’art.6 comma 4, la Regione Siciliana ha prorogato le disposizioni di cui al comma 59 dell’articolo 26 della legge regionale n.2/2023 per il triennio 2026-2028.

Per presentare l’istanza, i soggetti richiedenti devono compilare l’istanza utilizzando esclusivamente il Modello A3 allegato alla Disposizione attuativa dell’art. 6 della L.R n.1/2026

Le istanze di esenzione da presentare tramite Modello A2 e tramite Modello A3, devono essere trasmesse, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’associazione, pena lo scarto della stessa, esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati, da individuarsi sulla base della provincia in cui ha sede l’associazione:

Unità territoriale di Agrigento: ufficioprovincialeagrigento@pec.aci.it

Unità territoriale di Caltanissetta: ufficioprovincialecaltanissetta@pec.aci.it

Unità territoriale di Catania: ufficioprovincialecatania@pec.aci.it

Unità territoriale di Enna: ufficioprovincialeenna@pec.aci.it

Unità territoriale di Messina: ufficioprovincialemessina@pec.aci.it

Unità territoriale di Palermo: ufficioprovincialepalermo@pec.aci.it

Unità territoriale di Ragusa: ufficioprovincialeragusa@pec.aci.it

Unità territoriale di Siracusa: ufficioprovincialesiracusa@pec.aci.it

Unità territoriale di Trapani: ufficioprovincialetrapani@pec.aci.it

I soggetti interessati possono trasmettere l’istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata.

L’istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della ricevuta di consegna della PEC.

Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate. Il riconoscimento dell’esenzione sarà effettuato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

È possibile inviare le istanze di rimborso online tramite il Portale Istanze, oppure rivolgersi presso le Unità Territoriali ACI, presso gli Automobile Club, le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
    fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

L’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto, demolizione o indisponibilità a seguito di provvedimento giudiziario.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) richiesta attestazione versamento

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.

c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

d) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

 

Servizi aggiuntivi

RicordaLaScadenza

Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.

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Pagina aggiornata il 27 Luglio 2026