La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.
L’esenzione riguarda:
- le autovetture;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
- gli autoveicoli per trasporti specifici;
- le motocarrozzette;
- i motoveicoli per trasporto promiscuo;
- i motoveicoli per trasporti specifici.
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto in condizione di disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se lo stesso è fiscalmente a suo carico. L’esenzione spetta anche per i veicoli dei quali la persona con disabilità sia utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le istanze di esenzione possono essere presentate presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio e la modulistica può essere scaricata dal sito della Regione. Vai alla Regione Toscana, Modulistica
L’istanza di esenzione deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica.
L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data di accertamento della condizione di disabilità.
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo. Il trasferimento del beneficio da un veicolo ad un altro avviene in seguito a variazioni di natura soggettiva o oggettiva intervenute nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione.
Nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo o usato, qualora vi sia sovrapposizione nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo ceduto siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo o di acquisto del veicolo usato.
I beneficiari dell’esenzione, individuati ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R.49/2003, comunicano alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni.
In caso di tardiva comunicazione, la sanzione è compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta e a un massimo pari a due volte la tassa stessa, mentre in caso di omessa comunicazione la sanzione è compresa tra un minimo pari all’importo della tassa dovuta e a un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Questa ultima sanzione viene applicata anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall’Ente.
Se l’esenzione viene richiesta dal soggetto che trasferisce la propria residenza in regione Toscana e che aveva già l’esenzione su altra regione, il termine per la presentazione della domanda è un anno, dalla data di trasferimento in Toscana.
Il diritto all’esenzione spetta quando la condizione di disabilità è riconosciuta in modo permanente senza previsione di revisione. Nel caso di soggetti minorenni il diritto all’esenzione non è subordinato al possesso di tale requisito ed è riconosciuto fino alla data stabilita per la revisione, ma non oltre la data di compimento della maggiore età.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento della persona con disabilità nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) la condizione di disabilità,
b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
2) Patologia che comporta limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità, con necessità di sostegno intensivo, affetto da una patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) la condizione di disabilità,
b) l’affezione da patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da plruiamputazioni,
c) la situazione di accertata necessità di sostegno elevato o molto elevato. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con condizione di disabilità fisica titolari dell’indennità di accompagnamento.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
3) Patologia mentale o psichica
Il soggetto deve essere stato riconosciuto persona in condizione di disabilità, con necessità di sostegno intensivo, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) la condizione di disabilità,
b) una patologia di tipo mentale o psichico,
c) l’accertata condizione di necessità di sostegno elevato o molto elevato,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).
4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) la condizione di disabilità,
b) l’affezione da cecità o sordità.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).