Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Toscana, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della Regione Toscana
Regione Assistenza diretta e-mail
Toscana tel 055 4383584 https://www.regione.toscana.it/richiamabollo

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Guida sulla tassa automobilistica della Regione Toscana.

Modalità di pagamento

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2026 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.


Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l‘esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche, in base alla L.R. 2/11/2006 n. 52, è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 29,82 per gli autoveicoli
  • Euro 11,93 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di costruzione o immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

veicoli destinati alle persone con disabilità

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini in condizione di disabilità.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture;
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
  • gli autoveicoli per trasporti specifici;
  • le motocarrozzette;
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo;
  • i motoveicoli per trasporti specifici.

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc),  ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al soggetto in condizione di disabilità intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se lo stesso è fiscalmente a suo carico. L’esenzione spetta anche per i veicoli dei quali la persona con disabilità sia utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza  conducente.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le istanze di esenzione possono essere presentate presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio e la modulistica può essere scaricata dal sito della Regione. Vai alla Regione Toscana, Modulistica

L’istanza di esenzione deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica.
L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data di accertamento della condizione di disabilità.
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo. Il trasferimento del beneficio da un veicolo ad un altro avviene in seguito a variazioni di natura soggettiva o oggettiva intervenute nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione.
Nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo o usato, qualora vi sia sovrapposizione nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo ceduto siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo o di acquisto del veicolo usato.
I beneficiari dell’esenzione, individuati ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R.49/2003, comunicano alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni.
In caso di tardiva comunicazione, la sanzione è compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta e a un massimo pari a due volte la tassa stessa, mentre in caso di omessa comunicazione la sanzione è compresa tra un minimo pari all’importo della tassa dovuta e a un massimo pari a quattro volte la tassa stessa.  Questa ultima sanzione viene applicata anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall’Ente.
Se l’esenzione viene richiesta dal soggetto che trasferisce la propria residenza in regione Toscana e che aveva già l’esenzione su altra regione, il termine per la presentazione della domanda è un anno, dalla data di trasferimento in Toscana.
Il diritto all’esenzione spetta quando la condizione di disabilità è riconosciuta in modo permanente senza previsione di revisione. Nel caso di soggetti minorenni il diritto all’esenzione non è subordinato al possesso di tale requisito ed è riconosciuto fino alla data stabilita per la revisione, ma non oltre la data di compimento della maggiore età.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento della persona con disabilità nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione delle persone con disabilità);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

2) Patologia che comporta limitazione grave della deambulazione o pluriamputazioni
Il soggetto interessato deve essere stato riconosciuto persona con disabilità, con necessità di sostegno intensivo, affetto da una patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da pluriamputazioni.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da patologia che comporta una limitazione grave della deambulazione o da plruiamputazioni,
    c) la situazione di accertata necessità di sostegno elevato o molto elevato. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con condizione di disabilità fisica titolari dell’indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

3) Patologia mentale o psichica
Il soggetto deve essere stato riconosciuto persona in condizione di disabilità, con necessità di sostegno intensivo, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) una patologia di tipo mentale o psichico,
    c) l’accertata condizione di necessità di sostegno elevato o molto elevato,
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

4) Cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) la condizione di disabilità,
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità).

Esenzione veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati

Con Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 37, all’art.8 la Regione Toscana ha introdotto una specifica esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle famiglie che abbiano al loro interno un minore soggetto a trapianto.
In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori.
I beneficiari dell’esenzione comunicano alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata  entro il termine perentorio di novanta giorni.

Esenzioni ONLUS

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell’anagrafe delle ONLUS, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.

Esenzioni dei veicoli delle organizzazioni di volontariato

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto o automediche, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2 bis e 3, della l. 99/2009.

Esenzioni dei veicoli destinati al servizio antincendio

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio  di estinzione degli incendi , individuati nei piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi (AIB) di cui all’art 74 comma 6 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge Forestale Toscana), di proprietà:

a) dei comuni, delle unioni dei comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali
b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui  alla L.R. 28/1993
c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte nell’anagrafe delle ONLUS.

Veicoli ecologici

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Con Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 37, all’art.7 la Regione Toscana, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, sia per l’amministrazione regionale che per le imprese autorizzate al commercio di veicoli consegnati per la rivendita, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’avvenuta trascrizione della minivoltura risultano adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 5 del d.l. 953/1982 convertito dalla l. 43/1983 e che non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al comma 47 del medesimo articolo 5.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, non sarà più necessario spedire l’elenco dei veicoli consegnati per la rivendita (c.d. “RIVENDI”) in quanto la formalità di minivoltura verrà acquisita direttamente dal PRA e sarà sufficiente per ottenere il riconoscimento automatico della sospensione. Inoltre, non sarà più dovuto il diritto fisso di € 1,55 a veicolo per il quale viene richiesta l’attivazione del beneficio.

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

Veicoli interessati da furto e demolizione

Ai sensi della L.R. n.58 del 19/12/2003 e della successiva L.R. 35 del 14/07/2012, l’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica regionale con effetti già a decorrere dalla periodicità tributaria in essere al momento dell’evento a condizione che l’evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo, quando il veicolo stesso sia stato oggetto di furto regolarmente denunciato o sia stato demolito o sia stato esportato all’estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Le istanze di rimborso, possono essere presentate presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio e la modulistica può essere scaricata dal sito della Regione. Vai alla Regione Toscana, Modulistica

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
    fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 12,00.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Ai sensi della Legge Regionale n.58 del 19/12/2003 l’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di furto o demolizione. Tali eventi debbono obbligatoriamente essere annotati al PRA entro 60 giorni.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore all’Unità Territoriale ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) richiesta attestazione versamento

Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall’intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell’intestatario.

c) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

d) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Pagina aggiornata il 2 Marzo 2026