Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Umbria, convenzionata con ACI per l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Contatti per l’assistenza diretta agli utenti della regione Umbria
Regione Assistenza diretta e-mail
Umbria tel. 075 6306070 richiedi assistenza

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L’assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale delle Unità Territoriali ACI, dalle Delegazioni ACI  e dagli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

Modalità di pagamento

Importo da pagare

L’importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2025 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.

Calcola online il bollo ed il superbollo

Il servizio che consente di conoscere l’importo del bollo e del superbollo.

CittadinoBollo auto

Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall’esenzione, non essendo facile calcolare l’importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.


Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. L’uso professionale non si esaurisce semplicemente nella categoria “ad uso di terzi”, ma comprende in senso più ampio l’uso “strumentale” allo svolgimento dell’attività di impresa, di arti e professioni. Per escludere inequivocabilmente l’uso professionale del veicolo in caso di richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, è necessario dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che il veicolo non è adibito a tale uso. L’agevolazione, destinata agli intestatari persone fisiche, può essere richiesta previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva sull’uso non professionale del veicolo.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

  • Euro 25,82 per gli autoveicoli
  • Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. L’uso professionale non si esaurisce semplicemente nella categoria “ad uso di terzi”, ma comprende in senso più ampio l’uso “strumentale” allo svolgimento dell’attività di impresa, di arti e professioni. Per escludere inequivocabilmente l’uso professionale del veicolo in caso di richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, è necessario dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che il veicolo non è adibito a tale uso. L’agevolazione, destinata agli intestatari persone fisiche, può essere richiesta previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva sull’uso non professionale del veicolo.

Attenzione: la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione per i veicoli ultraventennali, pertanto a decorrere dal 2015 questi veicoli sono nuovamente assoggettati al pagamento dell’ordinaria tassa automobilistica, a prescindere dal fatto che il veicolo sia posto o meno in circolazione. Al fine di consentire la regolarizzazione del pagamento dell’anno 2015 per questi veicoli, la Regione Umbria con Legge Regionale n.8 del 30 marzo 2015 ha disposto che non si procede all’applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.
Con Legge Regionale n.16 del 19 novembre 2015 la Regione Umbria ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno e fino al ventinovesimo dalla loro costruzione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.
Condizione per usufruire dell’agevolazione è l’iscrizione nei Registri Storici ex art.60 CdS (ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) oppure nei Centri specializzati riconosciuti dalla Regione.
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

Per effetto del disposto combinato delle due norme, dal 2019 tutti i veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) annotato sulla carta di circolazione hanno diritto ad una riduzione del 50%, mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza CRS annotato sulla carta di circolazione ma iscritti nei Registri Storici ex art.60 CdS oppure nei Centri specializzati riconosciuti dalla Regione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.

Consulta l’elenco dei Centri specializzati sul sito della Regione Umbria.

veicoli destinati ai disabili 

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.


L’esenzione riguarda:

  • le autovetture;
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
  • gli autoveicoli per trasporti specifici;
  • le motocarrozzette;
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo;
  • i motoveicoli per trasporti specifici.

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:

Regione Umbria
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf), presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità;
    b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione.
L’esenzione è riconosciuta anche ai soggetti che presentano l’amputazione di un solo arto, sia superiore (mano e braccio) che inferiore (gamba e piede).
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità;
    b) l’affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione,
    c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell’indennità di accompagno.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità;
    b) la disabilità di tipo mentale o psichico;
    c) la situazione di accertata gravità;
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità;
    b) l’affezione da cecità o sordità.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

veicoli delle organizzazioni di volontariato

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali le organizzazioni di volontariato del settore della protezione civile e della salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile purché:

  • siano proprietarie dei veicoli per i quali si chiede l’esenzione dal pagamento
  • abbiano sede legale nella Regione Umbria
  • siano iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge Regionale 25 Maggio 1994 n. 15, al settore protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile.

La domanda per il riconoscimento dell’esenzione deve:

  • contenere l’indicazione della sede e della iscrizione al registro regionale del volontariato al settore protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15;
  • riportare gli estremi di ogni veicolo di proprietà, per cui si chiede l’esenzione allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta di circolazione;
  • riportare l’impegno a segnalare alla Regione Umbria l’eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli, nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell’esenzione dal pagamento della tassa;
  • essere indirizzata, in carta semplice e utilizzando l’apposito modulo, al
    Presidente della Giunta regionale
    Ufficio Temporaneo “Entrate Tributarie e Federalismo Fiscale”
  • essere presentata dal Legale rappresentante dell’organizzazione, con allegata copia del documento di riconoscimento del Legale stesso, presso le Unità Territoriali ACI, presso le Delegazioni ACI o le Agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio Sermetra.

Consulta il sito della Regione Umbria.

Veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica e gasolio-elettrica, veicoli a idrogeno

Conformemente alle disposizioni statali vigenti su tutti il territorio nazionale, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.


Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Nella Regione Umbria i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 non superiori a 85 KW con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati per la prima volta dall’11 aprile 2013 al 31 luglio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.
Analoga esenzione è riconosciuta agli autoveicoli nuovi immatricolati per la prima volta dall’11 aprile 2013 al 31 luglio 2013 con le seguenti alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo): idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica.
Con Legge Regionale n.5 del 5/4/2014 anche ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dal 6 aprile 2014 al 31 dicembre 2015 con le seguenti alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo): idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica, è riconosciuta l’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.
Con Legge Regionale n.3 dell’8/4/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9 del 28/7/2016, la Regione Umbria ha nuovamente disposto l’esenzione temporanea per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta in Italia da soggetti residenti in Umbria dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 con alimentazioni: idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica. L’ esenzione è riconosciuta per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia o ibrida la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

Per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita.


Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi; per ciascun veicolo preso in carico, dovrà essere versato il diritto fisso di Euro 1,55 attraverso la piattaforma PagoUmbria.
Per i veicoli ricompresi negli elenchi – sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti – l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo a benzina o ecodiesel nel mese di marzo 2006 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2006, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2007).
Nell’ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest’ultimo è tenuto al pagamento della Tassa Automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n.31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

Come richiedere un’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica per autocarri e rimorchi esportati fuori dall’UE per oltre 12 mesi.

Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all’inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da demolizione.

È possibile inviare le istanze online tramite il Portale Istanze, oppure rivolgersi presso le Unità Territoriali ACI, presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.
N.B. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953).
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Attenzione

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,33.

Veicoli interessati da demolizione

L’intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di demolizione tramite demolitore autorizzato.

Cosa fare se...

a) hai commesso un errore nel pagamento del bollo

L’errore può consistere in:
– pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
– pagamento con un numero di targa errato;
– errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell’anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l’errore alle Unità Territoriali ACI, ad una Delegazione ACI oppure agli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.

b) non hai pagato il bollo alla scadenza prevista

Leggi cosa fare se non hai pagato il bollo alla scadenza prevista.

c) hai pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Servizi aggiuntivi

RicordaLaScadenza

Il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale.

CittadinoBollo auto

Pagina aggiornata il 17 Febbraio 2025