Art. 166
Art. 166.
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo’
superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva
a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))
Pagina aggiornata il 7 Agosto 2026