Art. 55
Art. 55.
Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l’alimentazione;
sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l’alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall’art. 54 per gli autoveicoli.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Pagina aggiornata il 17 Luglio 2025