Art. 89
Art. 89.
Servizio di linea per trasporto di cose
1. Il servizio di linea per trasporto di cose e’ disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Pagina aggiornata il 17 Luglio 2025