La richiesta consente di effettuare la trascrizione al PRA di un passaggio di proprietà di un veicolo (autovettura, motoveicolo, rimorchio) iscritto al PRA acquistandolo da un proprietario che non è intestatario al Pubblico Registro Automobilistico perché a suo tempo non aveva registrato il passaggio di proprietà.
Acquisto di un veicolo: da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c.)
Il passaggio di proprietà di un veicolo (autovettura, motoveicolo, rimorchio) iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), acquistato da un proprietario che non è intestatario al PRA perché a suo tempo non aveva registrato il passaggio di proprietà.
A chi è rivolto
All’acquirente del veicolo.
La trascrizione può essere effettuata anche dal soggetto venditore munito di delega da parte dell’acquirente.
Come fare
La pratica deve essere effettuata presso uno sportello PRA. È necessaria la prenotazione online dell’appuntamento.
Sportello Online
Il servizio consente di richiedere online una pratica o prenotare un appuntamento presso l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
CittadinoPratiche autoCosa serve
- numero di targa del veicolo
- documenti d’identità/riconoscimento di acquirente e venditore in corso di validità (nel caso in cui l’acquirente e/o il venditore sia una persona giuridica, deve essere prodotto il documento di identità/riconoscimento del legale rappresentante) in corso di validità. Se l’atto non viene redatto e sottoscritto presso l’Ufficio PRA, sono necessari solo il documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente
- se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta sia postale sia rilasciata dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia: carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei
- tessera sanitaria (o tessera codice fiscale) dell’acquirente non necessaria in caso di possesso della carta d’identità elettronica CIE in corso di validità
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’acquirente, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato o non sia aggiornata
- se l’acquirente è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica
- certificato di proprietà o foglio complementare in caso di veicolo dotato di certificato di proprietà o foglio complementare (documenti cartacei), il documento deve essere prodotto in originale dal proprietario-venditore (non è ammessa la denuncia di smarrimento)
- in caso di veicolo dotato di certificato di proprietà digitale è necessaria la delega all’utilizzo sottoscritta dall’intestatario al PRA o dagli eredi in caso intestatario deceduto o, in alternativa, l’atto di vendita non trascritto (o accettazione di eredità) a favore del soggetto venditore (anche in copia)
- in caso di veicolo dotato di Documento Unico, deve essere obbligatoriamente prodotto l’atto di vendita non trascritto, a favore del soggetto venditore (anche in copia)
- documentazione utile a supporto di eventuali agevolazioni o esenzioni cui l’acquirente abbia diritto
- titolo da trascrivere (scrittura privata autenticata in bollo), che riporti il richiamo all’art. 2688 c.c. o la dicitura che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario) ove non si scelga per la redazione e sottoscrizione presso l’ufficio PRA
- nota libera, modello NP-3C, compilata e firmata.
In caso di presentazione da parte di soggetto delegato:
- delega accompagnata da copia del documento d’identità/riconoscimento in corso di validità del delegato.
Cosa si ottiene
La trascrizione del passaggio di proprietà ma senza contestuale emissione del Documento Unico. Tale tipologia di pratica, infatti, consente il solo aggiornamento dell’archivio PRA, mentre per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV) l’utente dovrà rivolgersi all’ufficio della Motorizzazione Civile. Il PRA rilascia, in questo caso, una ricevuta attestante l’avvenuta esecuzione della pratica.
Il DU viene emesso a partire dal giorno successivo all’espletamento dell’ultima pratica.
Solo dopo l’avvenuto aggiornamento dei due archivi sarà possibile emettere il Documento Unico.
Costi
| Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) in misura doppia | importo variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza |
| Emolumenti ACI | 27,00 euro |
| Imposta di bollo (sull’atto e sulla modulistica) | importo variabile |
I costi relativi all’IPT sono calcolati in base alla tipologia di veicolo, alla potenza in KW o alla portata dello stesso e tenendo conto di eventuali agevolazioni o esenzioni, che devono essere richieste da chi ne abbia interesse, indicando i precisi riferimenti normativi.
NB: alcune province hanno deliberato che in caso di vendita a favore di soggetto che abbia diritto ad agevolazioni o esenzioni, sia comunque dovuta l’IPT per la trascrizione intermedia non effettuata.
È possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore, pagando oltre all’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per la ritardata registrazione, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).
Il pagamento presso gli sportelli PRA è consentito esclusivamente con moneta elettronica (escluse le carte di credito).
Contatti
Per ogni ulteriore richiesta di informazioni o per casi particolari è possibile rivolgersi all’ufficio PRA della propria provincia di residenza ai contatti reperibili nella sezione Sedi ACI sul territorio.
Si ricorda che la trascrizione da proprietario non intestatario, pur essendo consentita dalla normativa in materia di trascrizione, non produce gli effetti tipici della pubblicità in quanto non è opponibile ai terzi fino a quando non venga data regolare pubblicità all’atto anteriore non trascritto.
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