Informazioni generali

L’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) è l’imposta dovuta alla provincia per la maggior parte delle richieste presentate al PRA.
L’importo base è stabilito con Decreto n. 435 del Ministero delle Finanze del 27 novembre 1998.
Si evidenzia che ai fini del calcolo proporzionale dell’Imposta (relativo agli autoveicoli e autovetture oltre i 53 KW nonché agli autobus e trattori stradali oltre 110 kw), gli importi unitari da moltiplicare per il numero dei KW, presenti nella tabella allegata al citato Decreto, vanno arrotondati ai due decimali.
Le province possono deliberare di aumentare l’importo stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30%.
L’importo totale dell’IPT da versare – risultante dall’applicazione della maggiorazione eventualmente deliberata dalla singola provincia – va arrotondato all’unità di euro per difetto, se la frazione è fino a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a 49 centesimi.
In caso di ritardato pagamento dell’IPT oltre i termini previsti per legge, bisogna pagare oltre all’importo dell’IPT anche la sanzione per il ritardato pagamento, ordinariamente calcolato al trenta per cento dell’importo dell’IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).
Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del “ravvedimento operoso”, deve avvenire contestualmente al pagamento dell’IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell’imposta base (cioè sull’importo IPT senza sanzione).

Veicoli con IPT ridotta

Leggi statali hanno previsto casi di riduzione dell’IPT. Per usufruire di tali agevolazioni è necessario farne espressa richiesta, indicando sulla nota di presentazione gli estremi di legge ed allegando, se necessario, la documentazione a supporto della richiesta.

Alcuni casi di riduzione dell’IPT:

  • Veicoli storici (art. 63 L. 342/00).
  • Veicoli speciali, con la specialità risultante dalla carta di circolazione (es. betoniera, trasporto latte ecc.). L’IPT è ridotta ad un quarto dell’importo dovuto (art. 56, comma 8, D.Lgs. 446/97).

Veicoli con IPT ridotta stabilita da singole province

Ciascuna provincia può deliberare ulteriori casi di riduzione dell’IPT rispetto alla normativa statale.

Alcuni casi di riduzione dell’IPT:

Veicoli acquisiti per successione ereditaria

La trascrizione dell’accettazione di eredità di un veicolo è soggetta al pagamento dell’IPT. Alcune province hanno deliberato una riduzione dell’imposta dovuta.
Le province di Lucca e Arezzo hanno previsto la riduzione al 10% dell’IPT nel caso di trasferimento di proprietà per successione ereditaria.
Le province di Aosta, Belluno, Cagliari, Chieti, Foggia, Forlì-Cesena, L’Aquila, Messina, Nuoro, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Sud Sardegna, Verona e Vicenza hanno deliberato la riduzione dell’IPT sulle formalità trascritte a seguito di successione ereditaria nella misura del 90% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione a favore dell’erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere delle agevolazioni i due trasferimenti devono essere presentati contemporaneamente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo.

La Provincia di Foggia ha precisato che per poter accedere alle agevolazioni è necessario che le formalità siano entrambe di propria competenza.

La provincia di Frosinone ha previsto la riduzione dell’IPT al 10% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e al 90% per la trascrizione a favore dell’erede che vuole intestarsi il veicolo. Riduzione IPT nella misura del 50% a favore di tutti gli eredi e IPT proporzionale a favore di un soggetto terzo che vuole intestarsi il veicolo.

La provincia di Roma ha deciso di applicare la tariffa IPT di cui alla tabella allegata al DM.435/98 (quindi l’IPT senza percentuale di maggiorazione) per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e la successiva trascrizione a favore dell’erede che vuole intestarsi il veicolo purché entrambe le formalità siano a favore di soggetti residenti nella provincia di Roma. Si precisa che per godere dell’agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi, di successivo trasferimento ad un soggetto terzo, o di rinuncia con atto notarile dell’intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi il veicolo.

La Provincia di Firenze ha deliberato di applicare la tariffa IPT di cui alla tabella allegata al DM.435/98 (quindi l’IPT senza percentuale di maggiorazione) per le formalità relative ai casi di successioni ereditarie tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta (sia per la sola successione ereditaria che, altresì, in caso di accettazione e vendita a favore di eredi per entrambe le formalità), purché siano entrambe di competenza della Città Metropolitana di Firenze e richieste contestualmente.

Le agevolazioni previste a favore degli eredi non risultano estensibili ai legatari, in considerazione della differente qualificazione giuridica delle rispettive posizioni e della mancanza di una specifica previsione normativa che consenta tale estensione.

La provincia di Teramo ha previsto la riduzione dell’IPT al 10% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e al 90% per la trascrizione a favore dell’erede che vuole intestarsi il veicolo o in misura proporzionale nel caso di trascrizione a favore di un soggetto terzo. Per godere di tali agevolazioni i due trasferimenti devono essere presentati contestualmente.

Le province di Agrigento, Asti, Bari, Biella, Campobasso, Caserta, Catania, Como, Cremona, Crotone, Cuneo, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Torino, Trapani, Varese hanno previsto la corresponsione dell’IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla provincia (vd Calcolo IPT: percentuali di maggiorazione), per le formalità di trasferimento per successione ereditaria.

La Provincia di Monza Brianza, inoltre, esclusivamente nel caso di accettazione di eredità con contestuale vendita ad uno degli eredi presentate come formalità consecutive, ha previsto di applicare sull’IPT in misura fissa la riduzione del 90% per la prima trascrizione e del 10% per la seconda trascrizione.
Tale ulteriore riduzione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo.

Cuneo, però, ha previsto che tale agevolazione non può essere riconosciuta ad eredi in linea collaterale.

La provincia di Pesaro-Urbino ha previsto che per le formalità consecutive tra privati di acquisto mortis causa e successiva rivendita a uno o più eredi sia dovuta l’IPT in misura fissa.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha previsto l’IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla Provincia (vd Calcolo IPT: percentuali di maggiorazione), per le formalità di trasferimento per successione ereditaria sia nel caso di semplice intestazione a tutti gli eredi, sia nel caso di intestazione a tutti gli eredi e contestuale trasferimento a favore di uno o più eredi in relazione a ciascuna formalità trascritta.

La provincia di Trento ha previsto che, in caso di contestuale richiesta di trascrizione al PRA dell’accettazione d’eredità e dell’atto di vendita in favore di uno degli eredi o anche di un terzo, l’IPT è dovuta solamente sull’ultima formalità.

La provincia di Piacenza ha previsto il pagamento dell’IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla provincia, nei casi di trasferimenti di azienda da genitori a figli mortis causa se almeno uno degli eredi prosegue l’esercizio dell’attività di impresa.

La provincia di Verbano Cusio Ossola ha previsto l’applicazione dell’IPT in misura fissa per l’accettazione di eredità da parte dell’unico erede che intenda intestarsi il veicolo. In caso di contestuale presentazione della trascrizione a favore di tutti gli eredi e della trascrizione a favore dell’erede che vuole intestarsi il veicolo si applica l’IPT fissa solo sulla prima formalità. In caso , invece di presentazione non contestuale delle formalità in parola, si applica l’IPT fissa per ogni trascrizione. Nel caso di accettazione di eredità e di trascrizione a favore di un soggetto terzo, si applica l’IPT in misura fissa solo sulla prima formalità.

Le Province di Ancona, Cosenza, Grosseto e Prato hanno previsto che, in caso di contestuale richiesta di trascrizione al PRA dell’accettazione d’eredità e dell’atto di vendita in favore di uno degli eredi , l’IPT è dovuta solamente sull’ultima formalità.

Casistiche particolari

Le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni hanno previsto la corresponsione dell’IPT in misura fissa a fronte delle vendite e delle donazioni di veicoli a favore di consanguinei entro il primo grado di parentela.

La provincia di Lucca ha deliberato la riduzione al 10% dell’IPT dovuta per le formalità aventi a oggetto veicoli sanitari e ambulanze acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali e da altre associazioni di pubblica assistenza (diverse dalle ONLUS), nonché i mezzi di trasporto pubblico acquistati dalle aziende di trasporto pubblico locale.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, con Legge regionale n.12 del 24 dicembre 2018, con decorrenza 1 gennaio 2019, ha deliberato che nel caso di cessioni di autocarri o autovetture usate, immatricolati da almeno 5 anni, in relazione a ciascuna formalità di trascrizione o di annotazione, l’IRT è dovuta nella misura FISSA (di cui punto 2 della tabella allegata al D.M. 435/98, comprensiva dell’eventuale percentuale di maggiorazione applicata dalla Regione). La Regione ha specificato che l’agevolazione opera anche in caso di reimmatricolazione (reiscrizione di veicoli usati e di nazionalizzazioni) di autovetture e autocarri immatricolati per la prima volta da almeno 5 anni. L’agevolazione può essere riconosciuta solo a fronte di cessioni. Inoltre, non può essere riconosciuta nel caso di “veicoli di origine sconosciuta”.

ONLUS - Enti del Terzo settore

Alcune province hanno deliberato riduzioni dell’IPT per l’acquisto di veicoli a favore di ONLUS e Enti del Terzo settore (di cui al D.L. n. 117 del 3 luglio 2017).

Informazioni di dettaglio in merito alle agevolazioni IPT deliberate dalle Amministrazioni provinciali possono essere richieste alle Unità Territoriali ACI.

Consulta Sedi ACI sul territorio.

La provincia autonoma di Bolzano

La provincia autonoma di Bolzano ha stabilito che in caso di richieste di trascrizione al P.R.A. di più passaggi di proprietà cd. “consecutivi” (cioè sul medesimo veicolo e nella stessa giornata) l’I.P.T. è dovuta soltanto sull’ultima formalità. Tale esenzione dal pagamento non trova però applicazione per le richieste presentate dopo il sessantesimo giorno dalla sottoscrizione del passaggio di proprietà.

Pertanto, qualora la prima o anche più formalità del lotto delle consecutive siano “tardive”, risultano dovute – per ognuna formalità “scaduta” – non solo l’IPT ma anche le sanzioni e gli interessi moratori.

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Pagina aggiornata il 30 Gennaio 2026

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