Obblighi di legge

Le disposizioni prevedono come requisito per la radiazione  che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità  o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada  e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola  ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice della Strada.

Al termine della radiazione viene emesso il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU)  non valido per la circolazione, con l’annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un Paese UE o in uno Stato extra-UE.

Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.

Con l’esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).

L’obbligo al pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) cessa a partire dal periodo tributario successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione.

Limiti alla radiazione

Se sul veicolo da esportare è iscritto un provvedimento di fermo amministrativo è necessario prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la “Cessazione della circolazione per esportazione”.

Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritto un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.

Per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.

Si consiglia, prima di richiedere la pratica,di verificare la presenza di vincoli o gravami.

Verifica tipo documento e vincoli

Il servizio che permette la verifica dei documenti di un veicolo e dei vincoli e gravami iscritti ad un veicolo.

CittadinoPratiche auto

Visurenet: visura della banca dati del PRA

Il servizio che permette di conoscere lo stato giuridico di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico.

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Trasferimento del veicolo all'estero e radiazione PRA e ANV

Nonostante l’art. 103 CdS preveda che la cancellazione del veicolo dall’ANV e dal PRA sia preventiva alla effettiva esportazione all’estero, il tenore letterale della norma non inibisce la possibilità che la cancellazione possa comunque avvenire anche successivamente, salva l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

Ciò a condizione, tenuto conto degli interessi di ordine pubblico e ambientali alla cui tutela la norma è preordinata, che il veicolo sia stato reimmatricolato all’estero e che, pertanto, venga prodotta copia della carta di circolazione estera.

Alla richiesta di cancellazione vanno altresì allegate le targhe e la carta di circolazione (o il DU), se non trattenute dalle Autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione.

Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun’altra documentazione viene richiesta.

Viceversa, se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di uno Stato extra UE, il richiedente la cancellazione deve altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante tale circostanza.

In presenza di veicoli ancora muniti di Certificato di Proprietà (CDP) cartaceo esportati sia in un Paese UE che in un Paese extra UE, qualora tale documento sia stato trattenuto dall’ Autorità estera in fase di immatricolazione , è necessario allegare l’attestazione di avvenuto ritiro rilasciata dall’Autorità estera o una dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto ritiro del CDP in fase di immatricolazione da parte dell’autorità estera.

Se, invece, il CDP cartaceo non è disponibile perchè è stato smarrito o oggetto di furto o distruzione deve essere allegata la relativa denuncia o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

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Pratica

Pagina aggiornata il 19 Maggio 2026

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