Le disposizioni prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice della Strada.
Al termine della radiazione viene emesso il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) non valido per la circolazione, con l’annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un Paese UE o in uno Stato extra-UE.
Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.
Con l’esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).
L’obbligo al pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) cessa a partire dal periodo tributario successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione.