È possibile richiedere il rimborso dell’IPT in eccesso versata alla Provincia, oppure non dovuta o relativa a pratiche respinte dal PRA e mai più ripresentate dall’interessato.
La domanda di rimborso dell’IPT può essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento.
Il rimborso dovrà essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Si avvisa che molte Province hanno stabilito per i rimborsi dell’IPT un valore minimo sotto cui non si procede al rimborso.
Rimborsi: IPT, emolumenti PRA e imposta di bollo
Cosa fare per richiedere un rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), degli emolumenti del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dell'imposta di bollo.
Rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
Rimborso degli emolumenti PRA
Le richieste di rimborso degli emolumenti si possono presentare anche contestualmente alla richiesta di rimborso dell’IPT.
Rimborso imposta di bollo
- operatori professionali (Delegazioni AA.CC., Agenzie Pratiche Auto): valgono le prescrizioni di cui alla LC n.11304 del 06/12/2013
- privati cittadini: la richiesta deve essere inviata (unitamente alla documentazione prevista) via PEC o mail a un qualsiasi Ufficio PRA, i cui recapiti sono reperibili nella sezione Sedi ACI sul territorio.
Documentazione da presentare
- istanza di rimborso
- nota di trascrizione (ove il richiedente ne sia in possesso), necessaria solo in caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata
- delega, nel caso di richiesta da parte di un soggetto diverso da quello che ha diritto al rimborso
- copia dei documenti di identità del beneficiario e del presentatore (in caso di presentazione con delega);
- documentazione a supporto della richiesta di rimborso.
I documenti devono essere inseriti in un unico file PDF.
Attenzione: con riguardo all’imposta di bollo, la richiesta di rimborso può essere inoltrata all’Ufficio PRA solo per importi relativi:
- al mancato rilascio del Certificato di Proprietà (CDP) su pratiche respinte e non più ripresentate;
- a un pagamento erroneo oppure in eccesso.
N.B.: presso l’Ufficio PRA non può essere richiesto il rimborso per l’imposta di bollo assolta sulle note di presentazione di pratiche presentate al PRA, respinte e mai più ripresentate dall’interessato.
Per tale tipologia di rimborso è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Trascorso il termine di tre anni l’imposta di bollo non è più rimborsabile perché il diritto si è prescritto. L’importo dell’imposta di bollo può essere rimborsato solo in caso di somme pagate in modo virtuale, cioè senza l’apposizione materiale della marca da bollo o del contrassegno telematico sulla richiesta.
Modulistica
I modelli PDF sono editabili e salvabili sulla propria postazione di lavoro.
- Guida all’uso dei fac simile delle istanze di rimborso PRA (PDF, 67 Kb)
- Modello Istanza di rimborso pagamenti non dovuti operatori STA (PDF, 181 Kb)
- Modello Istanza di rimborso somme non dovute utenti privati PRA (PDF, 188 Kb)
- Modello Istanza di rimborso Lucca (PDF, 239 Kb)
- Modello di Delega al rimborso (PDF, 228 Kb)
- Modello di Delega al rimborso Bolzano (PDF, 257 Kb)
Come utilizzare i moduli
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Esito Istanza di rimborso
Consultazione online esito istanza di rimborso
Il servizio permette la consultazione dello stato di lavorazione dell'istanza di rimborso.
Professionisti, imprese, Enti e PACittadinoUtilità per te e la tua autoPratiche autoPagina aggiornata il 26 Maggio 2026
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