Rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

È possibile richiedere il rimborso dell’IPT in eccesso versata alla Provincia, oppure non dovuta o relativa a pratiche respinte dal PRA e mai più ripresentate dall’interessato.
La domanda di rimborso dell’IPT può essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento.
Il rimborso dovrà essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Si avvisa che molte Province hanno stabilito per i rimborsi dell’IPT un valore minimo sotto cui non si procede al rimborso.

Rimborso degli emolumenti PRA

Le richieste di rimborso degli emolumenti si possono presentare anche contestualmente alla richiesta di rimborso dell’IPT.

Rimborso imposta di bollo

  • operatori professionali (Delegazioni AA.CC., Agenzie Pratiche Auto): valgono le prescrizioni di cui alla LC n.11304 del 06/12/2013
  • privati cittadini: la richiesta deve essere inviata (unitamente alla documentazione prevista) via PEC o mail a un qualsiasi Ufficio PRA, i cui recapiti sono reperibili nella sezione Sedi ACI sul territorio.

Documentazione da presentare

  • istanza di rimborso
  • nota di trascrizione (ove il richiedente ne sia in possesso), necessaria solo in caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata
  • delega, nel caso di richiesta da parte di un soggetto diverso da quello che ha diritto al rimborso
  • copia dei documenti di identità del beneficiario e del presentatore (in caso di presentazione con delega);
  • documentazione a supporto della richiesta di rimborso.

I documenti devono essere inseriti in un unico file PDF.

ATTENZIONE

Attenzione: con riguardo all’imposta di bollo, la richiesta di rimborso può essere inoltrata all’Ufficio PRA  solo per importi relativi:

  • al mancato rilascio del Certificato di Proprietà (CDP) su pratiche respinte e non più ripresentate;
  • a un pagamento erroneo oppure in eccesso.

N.B.: presso l’Ufficio PRA non può essere richiesto il rimborso per l’imposta di bollo assolta sulle note di presentazione di pratiche presentate al PRA, respinte e mai più ripresentate dall’interessato.

Per tale tipologia di rimborso è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Trascorso il termine di tre anni l’imposta di bollo non è più rimborsabile perché il diritto si è prescritto. L’importo dell’imposta di bollo può essere rimborsato solo in caso di somme pagate in modo virtuale, cioè senza l’apposizione materiale della marca da bollo o del contrassegno telematico sulla richiesta.

Modulistica

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Come utilizzare i moduli
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Esito Istanza di rimborso

Consultazione online esito istanza di rimborso

Il servizio permette la consultazione dello stato di lavorazione dell'istanza di rimborso.

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Pagina aggiornata il 26 Maggio 2026

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