Anche il venditore deve adottare delle cautele affinché la vendita del veicolo vada a buon fine, il prezzo di vendita sia correttamente corrisposto dall’acquirente e che quest’ultimo effettui il passaggio di proprietà a proprio nome.

Verificare l'avvenuto incasso della vendita

In caso di vendita tra privati l’elemento più critico rappresenta per il venditore il momento della consegna del veicolo all’acquirente e la riscossione del pagamento.
Nell’interesse di entrambe le parti la consegna del veicolo deve essere sempre contestuale al pagamento.
Generalmente i mezzi di pagamento più utilizzati sono il bonifico bancario e l’assegno circolare per mantenere la tracciabilità del pagamento a beneficio di entrambe le parti.
Tra i due metodi di pagamento è preferibile utilizzare il bonifico istantaneo che consente, rispetto al bonifico ordinario, l’accreditamento dell’importo nel conto corrente del venditore in tempo reale e non consente al disponente di revocarlo.
È sconsigliabile l’utilizzo dell’assegno circolare in quanto frequentemente è oggetto di falsificazione e, quindi, frequente strumento di truffa. In particolare è assolutamente sconsigliabile accettare come pagamento l’assegno circolare nella giornata del venerdì in quanto, stante la chiusura degli sportelli bancari nel fine settimana, il venditore non ha possibilità di incassare l’assegno o di verificarne, quindi, la validità dando la possibilità all’acquirente di rendersi irreperibile con il veicolo acquisito così in maniera fraudolenta.

Passaggio di proprietà e aggiornamento dell'archivio PRA

Per garantire il corretto espletamento del passaggio di proprietà in capo all’acquirente è consigliabile rivolgersi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), così da ottenere il rilascio a vista dei nuovi documenti e l’aggiornamento automatico del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV).
Se l’atto di vendita viene autenticato presso lo STA del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma, richiedere la trascrizione del passaggio di proprietà. La contestualità dell’autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.

Trattenere una fotocopia dell'atto di vendita

È opportuno che venditore e acquirente trattengano una fotocopia dell’atto di vendita. Potrebbe essere utile in caso di eventuale mancata registrazione del passaggio di proprietà del veicolo al PRA.

Verificare l'avvenuto passaggio di proprietà

Se la richiesta del passaggio di proprietà non è stata presentata a uno STA, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’autentica della firma sull’atto di vendita, si consiglia di richiedere all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio online, una “visura” indicando la targa del veicolo venduto per verificare l’intestatario al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.
Se il passaggio di proprietà non è stato registrato, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA e risponde delle conseguenze collegate al presunto possesso e uso del veicolo (ad es. danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, violazioni del Codice della Strada).
Si consiglia di registrarsi al servizio AvvisACI per ricevere tramite mail o sms notizia dell’avvenuta registrazione al PRA della vendita.

AvvisACI

Il servizio che consente di ricevere una comunicazione via e-mail o sms, direttamente dal PRA, relativa a tutti gli eventi riguardanti il tuo veicolo.

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Pagina aggiornata il 29 Gennaio 2025

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